Detrazione per mobili e elettrodomestici alla luce della C.M. 29/E
di Leonardo PietrobonL’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 “reintroduce” la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, prevedendo per i soggetti che sostengono spese di ristrutturazione detraibili ex art. 16-bis del Tuir, la possibilità di detrarre, in misura pari al 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, nel limite di € 10.000. Tale detrazione, per alcuni aspetti, rappresenta un “déjà vu”, in quanto già in passato il legislatore, con l’art. 2 del D.L. n. 5/2009 – ha previsto una detrazione simile, ma nella sostanza, come osservato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 29/E/2013, presenta notevoli differenze.
Il primo aspetto messo in evidenza dall’Agenzia delle entrate riguarda una condizione funzionale per fruizione della detrazione in commento, costituito dalla esistenza “a monte” di un intervento di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir. A tal proposito, l’Agenzia ricordando che in base alla novella normativa – con riferimento all’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 – i citati interventi costituiscono presupposto necessario per la fruizione del c.d. bonus mobili, le tipologie di lavori funzionali alla nuova detrazione non devono essere ricondotte esclusivamente alla categoria della ristrutturazione edilizia (lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001), come potrebbe, invece, indurre l’interpretazione letterale della norma. Correttamente, l’Agenzia fa presente che i lavori funzionali al beneficio del bonus mobili sono, infatti, anche le opere indicate nell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e precisamente: la manutenzione straordinaria (lett. b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001), il restauro e risanamento conservativo (lett. c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001) effettuate su singole unità immobiliari residenziali. Le stesse opere possono essere eseguite anche su parti comuni di edifici residenziali, per i quali sono considerati detraibili anche gli interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) del citato art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Per quanto riguarda ancora la condizione funzionale di cui sopra, l’Agenzia fa presente che l’effettuazione di interventi sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiranno pro-quota della detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, di acquistare mobili o grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità abitativa. In altri termini, l’Agenzia indica la necessità di una diretta corrispondenza tra l’immobile (singola unità abitativa o parte comune di edifici residenziali) sul quale sono effettuati gli interventi edilizi e l’immobile oggetto di arredo. Ciò che, invece, non è richiesto è l’esistenza di un collegamento specifico tra la “parte” dell’immobile oggetto di intervento edilizio e la “zona” dell’immobile oggetto di arredo. A titolo esemplificativo, quindi, l’intervento di ristrutturazione che permette la fruizione della detrazione del 50% può riguardare il bagno di casa e i mobili oggetto di acquisito, per i quali è ammessa l’ulteriore detrazione, possono essere relativi all’arredo della cucina, piuttosto che della camera da letto.
I chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito ai lavori di ristrutturazione funzionali al bonus mobili, sembrano, quindi, escludere i c.d. “interventi minori”, quali ad esempio quelli finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o quelli di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici, nonostante gli stessi rientrino nelle tipologie di spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis del Tuir (detrazioni per ristrutturazioni edilizie).
Per quanto concerne le tipologie di spese “agevolabili” l’Agenzia stabilisce che sono detraibili le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nuovi, comprendendo nella prima categoria a mero titolo esemplificativo: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (es. il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo, quali potrebbero essere i vasi, le candele, le lanterne ecc.
Per quanto riguarda l’individuazione dei grandi elettrodomestici, l’Agenzia delle entrate richiama l’allegato 1B del D.Lgs. 25.6.2005 n. 151, con il quale il legislatore ha recepito tra le altre la direttiva 2002/96/CE, qualificando tra i “grandi elettrodomestici”: i grandi apparecchi di refrigerazione, i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, le asciugatrici, le lavastoviglie, gli apparecchi di cottura, le stufe elettriche, i forni a microonde e gli apparecchi per il condizionamento, i ventilatori elettrici e le piastre riscaldanti elettriche.
Le altre indicazioni fornite dall’Agenzia, degne di apprezzamento, riguardano da un lato l’aspetto temporale dell’agevolazione e le modalità di pagamento ammesse per la fruizione del beneficio.
Con riferimento alla prima questione, l’Agenzia afferma che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione in commento sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50%, e quindi i soggetti che hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26.6.2012. Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prima di quelle di ristrutturazione, a condizione comunque che tali lavori siano già in corso al momento dell’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico. Per quanto concerne la prova di esecuzione dei lavori al momento dell’acquisto del mobile, l’Agenzia ammette, nel caso in cui per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione non siano necessarie abilitazioni amministrative (SCIA o DIA), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.