11 Aprile 2015

Detrazione per ristrutturazioni e contratto preliminare

di Cristoforo Florio
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L’art.16 bis del Tuir regolamenta, tra gli altri, la detrazione IRPEF spettante in relazione alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Oltre al proprietario o nudo proprietario dell’immobile o al titolare di un diritto reale di godimento su di esso (usufrutto, uso, abitazione o superficie), al comodatario o al locatario, ai soci di cooperative divise e indivise, all’imprenditore individuale (per gli immobili non rientranti tra i beni strumentali o beni-merce) o ai soggetti di cui all’art.5 del Tuir che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), rientrano tra i soggetti ammessi a fruire della detrazione del 50% delle spese di recupero edilizio sul plafond massimo di € 96.000 anche coloro che hanno sottoscritto, in qualità di promissari acquirenti, un contratto preliminare di compravendita immobiliare ed abbiano eseguito nell’immobile, successivamente al compromesso ma antecedentemente alla stipula dell’atto definitivo di compravendita, uno o più degli interventi edili ammessi al beneficio fiscale in discussione.

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