Inoltre, con l’articolo 1, comma 23, lett. b), L. 205/2017, è stato previsto, tramite l’inserimento nel comma 1 dell’articolo 15 della lettera 1-sexies.01), che, limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, il requisito della distanza di cui alla precedente lettera i-sexies) si intende rispettato “anche all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”.
Ebbene, il caso analizzato dal Fisco riguarda una studentessa residente a Novara e iscritta al quarto anno di medicina presso l’Università di Pavia. I due Comuni sono distanti circa 71 chilometri, ma, a detta dell’istante, mal collegati. Il contribuente voleva conoscere se il Comune di Novara potesse essere considerato zona disagiata proprio in ragione delle “condizioni di viaggio verso la città di Pavia”, con conseguente possibilità di fruire della detrazione ai sensi della nuova lettera i-sexies-01).
Dal tenore della risposta dell’Agenzia si possono trarre tre utili indicazioni.
In primo luogo, atteso che nel documento si legge che “La nuova disposizione consente, dunque, di fruire dell’agevolazione a condizioni più favorevoli nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia sito in una zona montana o disagiata”, le parole “per gli studenti residenti in zone montane o disagiate”, contenute nella lettera 1-sexies.01), dovrebbero intendersi riferite a entrambe le condizioni, quindi, sia all’ambito provinciale, sia alla riduzione della distanza minima a 50 chilometri. Pertanto, volendo interpretare in senso restrittivo la diposizione, la detrazione non dovrebbe spettare se il Comune di residenza e quello dell’Università, seppur distanti tra loro almeno 100 chilometri, si trovano nella stessa Provincia, a meno che il Comune di residenza sia ubicato in una zona montana o disagiata.
In secondo luogo, la risposta fornisce un criterio per l’individuazione dei comuni montani. A tal fine occorre far riferimento all’elenco allegato alla circolare n. 9 del 14.06.1993, concernente l’esenzione Ici/Imu per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
Da ultimo, viene precisato che la situazione di disagio deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili esclusivamente al Comune di residenza (non rilevando invece il Comune dell’Università), tenendo conto delle vie di comunicazione (ferroviarie e stradali).
Con riferimento al caso in esame, siccome il Comune di Nogara:
- risulta ben collegato ad alcune sedi universitarie se pur diverse da quella di Pavia e
- non rientra tra i Comuni montani,
il contribuente non può fruire della detrazione sulla base delle più favorevoli condizioni previste dalla nuova lettera 1-sexies.01), di cui all’articolo 15, comma 1, Tuir.
In chiusura, l’Agenzia avvisa che l’indirizzo fornito nella risposta potrebbe mutare qualora, sulla base del parere, nel frattempo richiesto ma non ancora pervenuto, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dovesse emergere una differente qualificazione dei comuni montani o disagiati.