Detrazione per studenti universitari fuori sede
di Alessandro BonuzziLa legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), con i commi 23 e 24, è intervenuta sui requisiti che consentono il riconoscimento della detrazione Irpef riferita ai canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti fuori sede.
Il beneficio consiste nella possibilità di portare in detrazione dall’Irpef un importo pari al 19% dei canoni di locazione pagati da studenti universitari per alloggi siti in città universitarie o in comuni limitrofi. Ai fini della detrazione, i canoni pagati in ciascun periodo di imposta rilevano fino a concorrenza di un importo massimo pari a 2.633 euro; la detrazione massima risulta quindi pari a 500 euro.
Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.
L’importo di 2.633 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati, ad esempio, a più di un figlio (circolare AdE 34/E/2008 e circolare AdE 20/E/2011, risposta 5.10). Inoltre, nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato tra più soggetti, l’importo della detrazione va rapportato alla percentuale di titolarità del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione stessa.
Il riconoscimento della detrazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
- presenza di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/1998, regolarmente registrati (con risoluzione AdE 200/E/2008 è stato chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinato dalla Legge 431/1998 anche se non espressamente menzionata);
- ubicazione dell’unità immobiliare locata dallo studente nel Comune in cui ha sede l’Università ovvero nei Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’Università;
- effettivo pagamento dei canoni, da attestare, ad esempio, con l’esibizione delle ricevute dell’avvenuto pagamento.
Inoltre, prima dell’entrata in vigore del Collegato fiscale (D.L. 148/2017) e della legge di Stabilità 2018, in ogni caso, l’Università doveva essere ubicata in un Comune diverso da quello in cui lo studente aveva la propria residenza anagrafica:
- distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri;
- sito in un’altra provincia rispetto a quello di residenza.
La doppia condizione doveva essere soddisfatta contemporaneamente (circolare 11/E/2007, risposta 2.3).
Sennonché, l’articolo 20, comma 8-bis, D.L. 148/2017 è intervenuto sulla materia prevedendo:
- una distanza minima, che deve sussistere tra il Comune dell’Università e il Comune di residenza anagrafica, inferiore, pari a 50 chilometri, laddove lo studente risieda in zone montane o disagiate;
- l’abrogazione della necessità che la Provincia di residenza dello studente sia diversa da quella dell’Università;
- che la detrazione in questione si dovesse applicare limitatamente ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.
Successivamente, con la L. 205/2017, il legislatore ha abrogato il comma 8-bis dell’articolo del Collegato fiscale, di fatto mai entrato in vigore.
In tal modo la detrazione torna ora a spettare, a regime – e non soltanto per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 -, agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una Università ubicata in un Comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’Università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir).
La legge di Stabilità 2018 ha, poi, inserito nell’articolo 15, comma 1, Tuir la lettera i-sexies.01), con la quale si ripropongono le modifiche apportate dal D.L. 148/2017, precisandone l’ambito applicativo. In particolare, è previsto che, solo per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza necessario per fruire dell’agevolazione, di cui al comma i-sexies, si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
I criteri per individuare le zone montane o disagiate dovranno essere individuati dall’Agenzia delle Entrate.
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