Vale a dire che la detrazione spetta, nell’ipotesi di reddito non superiore a 15.000 euro, nella misura di 1.955 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro dipendente.
Tale detrazione non può, comunque, essere inferiore a:
- 690 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo indeterminato;
- 1.380 euro, per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo determinato.
Il comma successivo, dell’articolo 1, L. 207/2024, al fine di sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000 euro, modifica l’articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, prevedendo che l’importo da prendere in considerazione, al fine di valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo, sia diminuito dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Infatti, in assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente potrebbe comportare l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del trattamento integrativo appena descritto.
Di seguito, come previsto dal comma 4, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma – bonus, che non concorre alla formazione del reddito.
Tale somma è determinata, applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente, la percentuale corrispondente di seguito indicata:
- 7,1 %, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Diversamente, come previsto dal comma 6, è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro, ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro, ma non a 40.000 euro.
Ne deriva che, per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e 40.000 euro, l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente, rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia di 40.000 euro.
Le somme previste dai commi 4 e 6, come indicato dal successivo comma 7, devono essere erogate direttamente dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
La spettanza del bonus e della detrazione deve essere verificata in sede di conguaglio; nell’ipotesi in cui sia verificata la non spettanza delle misure, spetta ai medesimi sostituti d’imposta recuperare l’importo erogato.
Se l’importo erogato e risultato non spettante supera l’importo di 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.