Nell’istanza di interpello in disamina il contribuente chiedeva di poter usufruire della detrazione Irpef, precisando che il sistema di accumulo era ad uso personale e che l’energia prodotta in eccesso non sarebbe mai stata commercializzata.
La disciplina rilevante ai fini della soluzione del caso di specie è rinvenibile nell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h), Tuir, il quale prevede espressamente la possibilità di detrarre dall’imposta lorda le spese sostenute per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti di energia rinnovabile per un ammontare pari al 50%, e comunque fino a un importo complessivo non superiore a 96.000 euro, così come stabilito dal D.L. 83/2012 che ha potenziato la portata dei vantaggi fiscali.
È bene rammentare, altresì, che il diritto è esercitabile per le spese documentate e sostenute fino al 31 dicembre 2018, termine prorogato con L. 205/2017.
Più nel dettaglio, poi, la Circolare AdE 7/E/2018 indica che le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dal D.M. 15.02.1992, tra le quali rientrano, per l’appunto, gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, così come anche chiarito dalla risoluzione AdE 22/E/2013.
Ad ogni modo, è precisato che per la fruizione della detrazione l’impianto deve essere installato e deve contribuire al fabbisogno energetico dell’abitazione.
Inoltre, il diritto alla detrazione non si configura nel caso in cui la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, ossia quando la potenza dell’impianto superi i 20 Kw oppure quando, pur avendo potenza minore, non sia direttamente asservito all’abitazione.
Nel caso in cui l’impianto non riesca a sopperire al fabbisogno richiesto dall’abitazione, ad esempio nelle ore notturne o nelle giornate uggiose, può essere accompagnato da un sistema di accumulo di elettricità, con la funzione di immagazzinare l’energia prodotta in eccesso.
Benché, secondo il parere del Ministero dello Sviluppo economico, detti sistemi non rientrino di per sé nel novero degli interventi volti a conseguire un risparmio energetico, la Circolare AdE 7/E/2018 ammette alla detrazione le spese sostenute per il loro acquisto e montaggio allorquando la loro installazione sia avvenuta contestualmente o successivamente a quella dell’impianto fotovoltaico, in quanto ad esso funzionalmente collegato ed in grado di migliorare e amplificare il risparmio economico ed energetico.
Pertanto, ne deriva che, nel caso di specie, il contribuente ha maturato il diritto a portare in detrazione le spese sostenute nell’acquisto e nel montaggio del sistema di accumulo, in quanto l’acquisto è avvenuto successivamente a quello dell’impianto ed è stato ad esso collegato.
Da ultimo, giova precisare che il limite di spesa detraibile rimane unico e ricomprende sia le spese affrontate per l’acquisto dell’impianto fotovoltaico, sia quelle del sistema di accumulo.