La L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto un riordino delle detrazioni Irpef, inserendo con il comma 10, dell’articolo 1, L.207/2024, una storica stretta per i contribuenti che presentano un reddito complessivo superiore a una determinata soglia.
Il riferimento è ai contribuenti con reddito complessivo annuo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, superiore a 75.000 euro, i quali a partire dal periodo d’imposta 2025 possono detrarre dall’Irpef lorda un ammontare di spese non superiore a un determinato limite generale che varia in funzione dell’importo del reddito e del numero di figli fiscalmente a carico. Nello specifico, per questi soggetti, il limite di oneri detraibili deriva dal rapporto tra:
- un importo base, stabilito in misura pari a 14.000 euro o a 8.000 euro a seconda che, rispettivamente, il reddito complessivo sia superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 oppure superiore a 100.000 euro; e
- un coefficiente, direttamente proporzionale al numero di figli fiscalmente a carico.
Importo base | Reddito complessivo |
14.000 euro | Superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro |
8.000 euro | Superiore a 100.000 euro |
Coefficiente | Numero figli fiscalmente a carico |
0,50 | 0 |
0,70 | 1 |
0,85 | 2 |
1 | – 3 o più – almeno un figlio con disabilità |
Ne derivano i seguenti limiti di oneri o spese detraibili.
Reddito complessivo | Importo base | Numero figli a carico | Coefficiente | Detrazione massima |
Oltre 75.000 euro | 14.000 euro | 0 | 0,50 | 7.000 euro |
1 | 0,70 | 9.800 euro |
2 | 0,85 | 11.900 euro |
3/+3/disabile | 1 | 14.000 euro |
Oltre 100.000 euro | 8.000 euro | 0 | 0,50 | 4.000 euro |
1 | 0,70 | 5.600 euro |
2 | 0,85 | 6.800 euro |
3/+3/disabile | 1 | 8.000 euro |
Sono escluse dal campo di applicazione della nuova stretta le seguenti fattispecie di oneri detraibili:
- le spese sanitarie, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere c), Tuir;
- le spese investite in start-up innovative, di cui agli articoli 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
- le spese investite in PMI innovative, di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, D.L. 3/2015;
- gli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale stipulati fino al 31.12.2024;
- i premi di assicurazione, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), Tuir, relativi a contratti stipulati fino al 31.12.2024. Si tratta delle assicurazioni a copertura del rischio di morte o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o invalidità permanente non inferiore al 5%, oppure del rischio di eventi calamitosi per un’unità immobiliare ad uso abitativo;
- le spese per interventi edilizi (ad esempio, per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, Tuir) sostenute fino al 12.2024.
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