Detrazioni Irpef possibili solo se i pagamenti sono tracciabili
di Laura MazzolaDall’anno d’imposta 2020 le detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche lorda, nella misura del 19 per cento, è possibile solo a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili.
In particolare, l’articolo 1, comma 679, della Legge di bilancio per il 2020, prevede quanto segue:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”.
Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir, all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, quali:
- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 D.Lgs. 241/1997.
In particolare, il contribuente deve effettuare i pagamenti degli oneri e delle spese mediante versamenti bancari o postali, con ricevute bancomat, bollettini postali, Mav o pagamenti con PagoPA.
L’utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso prova cartacea della singola transazione o pagamento.
In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Tra le spese e gli oneri da detrarre solo a seguito di pagamento “tracciabile” rientrano, a titolo non esaustivo:
- gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie;
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento;
- le erogazioni liberali;
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
- le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza.
Il successivo comma 680, dell’articolo unico, della Legge di bilancio per il 2020, prevede, però, due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati. In particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:
- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.