Dichiarazione bonus pubblicità da inviare entro il 9.2.2024
di Alessandro BonuzziI soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità 2023, e intendono beneficare di tale agevolazione, devono presentare la dichiarazione degli investimenti effettuati nel corso del 2023, entro il prossimo 9.2.2024.
La fruizione del beneficio è, difatti, condizionata alla presentazione:
- in primo luogo, della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, avente ad oggetto i dati relativi agli investimenti effettuati nell’anno di riferimento, a titolo di prenotazione. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2023, la prenotazione doveva essere perfezionata entro lo scorso 31.3.2023;
- in secondo luogo, della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, in cui va dichiarata l’effettiva realizzazione degli investimenti prenotati, ossia indicati nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, confermando (oppure rettificando) quanto comunicato in precedenza.
Ebbene, alla luce di quanto previsto dal comunicato del Dipartimento Informazione ed Editoria dell’8.1.2024, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere presentata, in via telematica, entro le ore 24.00 del prossimo 9.2.2024, utilizzando l’apposito modello da trasmettere mediante la specifica piattaforma disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, alla quale, peraltro, si può accedere anche dal sito internet dello stesso Dipartimento Informazione ed Editoria.
Evidentemente, gli investimenti effettivamente realizzati costituiscono la base su cui calcolare il credito d’imposta spettante al singolo istante. In particolare:
- l’ammontare del bonus verrà determinato dal Dipartimento con un apposito provvedimento consultabile sul sito internet e;
- il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 (con codice tributo “6900”), osservando le limitazioni degli aiuti “de minimis”.
Si ricorda che il bonus pubblicità è stato introdotto dall’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, con la finalità di incentivare le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:
- la stampa periodica o quotidiana – nazionale o locale – anche on line;
- emittenti televisive o radiofoniche locali.
Non va dimenticato che la disciplina agevolativa in commento è stata oggetto di molteplici modifiche negli anni successivi alla sua introduzione. In particolare:
- per l’anno 2020, il credito d’imposta doveva essere calcolato nella misura, dapprima, del 30% e, poi, del 50% degli investimenti effettuati, in luogo del 75% degli investimenti incrementali, purché pari o superiore all’1% degli investimenti dell’anno precedente, con l’estensione del beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali, non partecipate dallo Stato;
- per gli anni 2021 e 2022, il bonus era riconosciuto nella misura del 50% degli investimenti realizzati per le campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, nonché su radio e televisioni, sempre non rilevando la condizione dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario;
- dal 2023, è stata ripristinata la disciplina agevolativa ordinaria, secondo cui il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, dovendosi verificare, quale requisito per accedere al beneficio, l’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente. Inoltre, sono state eliminate dal perimetro degli investimenti agevolabili le spese pubblicitarie effettuate su emittenti televisive e radiofoniche (sia analogiche che digitali). Tutto ciò ad opera dell’articolo 25-bis,L. 17/2022 (cd. Decreto energia).