3 Febbraio 2021

Dichiarazione d’intento con acconto 2020 e saldo nel 2021

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La gestione delle dichiarazioni d’intento per le operazioni a cavallo d’anno richiede un’attenzione particolare. Ci riferiamo, nello specifico, all’ipotesi in cui un esportatore abituale abbia emesso una dichiarazione d’intento con un determinato plafond nell’anno 2020 e, nel 2021, perda i requisiti per avvalersi di tale disciplina di favore.

Può capitare che entro la fine dell’anno il cedente, d’intesa con il cessionario, richieda il pagamento di un acconto all’ordine su una determinata fornitura di beni. Un esempio concreto è rappresentato dall’acquisto dei beni rientranti nel piano industria 4.0, per i quali la norma (Legge di bilancio 2020, commi da 185 a 197) prevede la possibilità di concludere l’investimento agevolato entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (agevolazione poi in seguito prorogata e rafforzata, ad opera della Legge di bilancio 2021, commi da 1051 a 1067).

Nella descritta situazione, il cedente – fornitore dell’esportatore abituale – fattura l’acconto, incassato nel 2020, come operazione non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972.

Ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, infatti, se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o “pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”.

In altri termini, la dichiarazione d’intento emessa nel 2020 dal cliente resta valida (fino ad esaurimento del plafond indicato nella stessa) per la sola fattura di acconto.

Ipotizzando che l’acconto sia stato incassato il 29 dicembre 2020, la fattura sarà stata emessa dal fornitore:

  • con “Data” fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa contestualmente al SdI;
  • con “Data” fattura 29 dicembre 2020 e trasmessa allo SdI entro 12 giorni dell’effettuazione dell’operazione, ossia nei primi giorni di gennaio 2021.

In entrambi i casi, la fattura di acconto dovrà comunque essere emessa in base alla dichiarazione d’intento presentata dall’esportatore abituale nel 2020.

Ricordiamo che le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) richiedono, su base facoltativa già dal 1° ottobre 2020 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021, l’utilizzo del codice “Natura operazione” N3.5.

Il codice N3.5 va adoperato, in linea generale, nel caso di fattura trasmessa via SdI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento; tale codice dovrà essere adoperato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Per quanto riguarda, invece, la fattura emessa a saldo il cessionario dovrà nuovamente verificare di possedere i requisiti per essere considerato esportatore abituale anche nel 2021.

Ricordiamo che l’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, e il comma 2 dello stesso articolo, integrati dal D.L. 746/1983, consentono agli esportatori abituali di acquistare (importare) beni e servizi evitando l’applicazione dell’imposta.

Per ottenere lo status di esportatore abituale occorre aver registrato nell’anno solare precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti in caso di applicazione del plafond mobile), cessioni all’esportazione e operazioni assimilate (articoli 8, lettera a e b, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972), cessioni intracomunitarie (articoli 41 e 58 D.L. 331/1993) e operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari realizzato nell’anno (o nei 12 mesi precedenti), diminuito delle cessioni di beni in transito (o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Verificate le condizioni per emettere una nuova dichiarazione d’intento, il cessionario trasmette all’Agenzia delle entrate tale dichiarazione ante effettuazione dell’operazione (emissione fattura a saldo o consegna/spedizione del bene), avvisando eventualmente il fornitore di aver trasmesso una nuova dichiarazione d’intento.

Il fornitore può accedere alla propria area riservata dell’Agenzia delle entrate e reperire il modello in pdf della dichiarazione, da scaricare e tenere agli atti, oltre al protocollo di invio attribuito dall’Agenzia delle entrate.

Tale protocollo dovrà essere riportato nella fattura elettronica emessa a saldo, in occasione della spedizione/consegna dei beni.

Diversamente, se nel 2021 il cliente non rispetta più le condizioni per avvalersi della dichiarazione d’intento, la fattura a saldo deve essere emessa con Iva.

In altri termini, la fattura a saldo dovrà riportare l’importo totale dell’operazione di compravendita, citando nel corpo della fattura la fattura di acconto (emessa nel 2020 ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972): l’importo residuo dovuto sarà infine imponibile Iva, mancando le condizioni per esser considerati esportatori abituali nel 2021.