Dichiarazione fraudolenta della Snc: sequestrabili i beni dei soci
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sebbene i soci si limitino a recepire il reddito dichiarato dalla società di persone si ritiene comunque integrato il dolo specifico del fine di evadere le imposte di cui all’articolo 2 D.Lgs. 74/2000, che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Può essere quindi disposto il sequestro delle somme in capo ai soci.
Sono questi i principi richiamati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6163, depositata ieri, 17 febbraio 2021.
Il caso riguarda due soci, al 50%, di una S.n.c. alla quale era stato contestato l’utilizzo di fatture per le operazioni inesistenti nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2015 al 2018. I soci, dunque, risultavano destinatari di un decreto di sequestro.
I due soci proponevano ricorso, evidenziando che gli elementi passivi fittizi erano accolti esclusivamente nella dichiarazione della società, essendosi i soci limitati e recepirne i valori; d’altra parte, il dolo specifico di evadere le imposte richiesto dall’articolo 2 D.Lgs. 74/2000 deve intendersi riferito alla dichiarazione societaria, ma la società non è soggetto passivo Irpef, ragion per cui verrebbe contestato, in questo modo, un tributo non dovuto dal soggetto giuridico cui le dichiarazioni si riferiscono.
Sostiene, quindi, la difesa dei due soci, che la fattispecie potrebbe assumere rilievo nell’ambito del diverso reato di infedele dichiarazione: reato che, però presenta soglie di punibilità non superate nel caso di specie.
La Corte di Cassazione, nell’analizzare la questione, ha richiamato innanzitutto l’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 74/2000, il quale, nell’elencare le definizioni dei termini e dei sintagmi impiegati dalla disciplina in materia di reati tributari, prevede quanto segue:
“c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d’imposta, nei casi previsti dalla legge”
“f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, …”.
Ai ciò la Corte di Cassazione aggiunge anche il richiamo all’articolo 40, comma 2, D.P.R. 600/1973, in forza del quale “Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell’imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati”.
Alla luce delle richiamate norme, dunque, può facilmente desumersi che, sebbene le società in nome collettivo siano tenute a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, il risultato di esercizio deve essere imputato direttamente ai singoli soci, ciascuno per la sua quota di partecipazione.
Pertanto si configura il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti anche nell’ambito dell’evasione Irpef da parte delle società di persone, posto che la dichiarazione deve essere presentata dalla società, anche se assoggettati al pagamento restano i soci.
Possono essere quindi legittimamente sequestrate le somme di valore dei soci equivalenti al profitto ricavato. La Corte di Cassazione precisa dunque che “al fine di sostenere la illegittimità del sequestro nella parte relativa alla minore Irpef da pagare, dovrebbe dimostrarsi, a fronte della presunzione tributaria secondo cui i redditi della società si riversano automaticamente sui singoli soci, che questi ultimi non abbiano, quanto al proprio reddito, detratto costi fittizi discendenti dalla inesistenza delle operazioni”.