5 Settembre 2017

Dichiarazione fraudolenta per le strutture estere non operative

di Marco Bargagli
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37422 del 16 marzo 2017, ha illustrato i profili penali riconducibili alla costituzione all’estero di società non operative, costituite al solo scopo di trasferire utili al di fuori del territorio nazionale.

La fattispecie affrontata in sede di legittimità, integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex articolo 3 del D.Lgs. 74/2000), a norma del quale è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi quando, congiuntamente:

  • l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per  cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un  milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Tanto premesso, nel caso in oggetto, i soggetti implicati nel sistema evasivo avevano costituito fraudolentemente alcune “società schermo” aventi tutte sede in Inghilterra, che esercitavano l’attività imprenditoriale utilizzando l’organizzazione aziendale di una società italiana, omettendo di registrare nella contabilità e nei bilanci della stessa società residente tutti i corrispettivi che erano stati attribuiti alle società estere e indicando, nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Sul punto, la difesa aveva sostenuto in giudizio la non sostenibilità della tesi accusatoria, sulla base dei seguenti elementi di sintesi:

  • insussistenza del reato contestato con riferimento all’Iva, trattandosi di un’imposta non dovuta per i trasporti intracomunitari posti in essere;
  • regolare assolvimento degli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali all’estero da parte delle società inglesi, circostanza che avrebbe dimostrato l’esistenza effettiva delle stesse;
  • autonomia operativa delle società estere, che doveva essere ricostruita con riferimento alla sede di direzione effettiva dell’attività di impresa, coincidente con il luogo di stabile organizzazione, ovverosia quello in cui si svolge l’attività ordinaria, sono localizzati gli uffici ed operano gli amministratori, parametri ai quali le società inglesi avrebbero risposto pienamente.

Infine, la tesi secondo cui le società estere sarebbero state create esclusivamente la fine di ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, era eventualmente riconducibile alla diversa ipotesi della dichiarazione infedele e non al reato previsto e punito dal richiamato articolo 3 del D.Lgs. 74/2000, non ravvisandosi l’idoneità del mezzo ad ostacolare l’accertamento dell’evasione, trattandosi invece di operazioni economiche documentate da fatture per operazioni reali ed esistenti.

In merito, la suprema Corte ha confermato che le operazioni poste in essere integravano i presupposti del reato previsto e punito dall’articolo 3 del D.Lgs. 74/2000, con particolare riferimento al comportamento fraudolento adottato dai soggetti coinvolti nello schema evasivo.

A parere degli ermellini, infatti, la nozione di mezzo fraudolento non può identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, rientranti nel novero della “falsa rappresentazione”, né nella condotta di sottofatturazione dei ricavi, ricorrente allorquando viene emessa una fattura avente un corrispettivo inferiore a quello reale.

Quindi, la semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se finalizzata all’evasione delle imposte, non è sufficiente ad integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dovendosi verificare se essa, per le modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, secondo l’approccio ermeneutico espresso dai giudici in sede di legittimità, l’operazione fraudolenta posta in essere dagli imputati è consistita nel riversare la maggior parte dei ricavi realizzati dalla società italiana sulle società inglesi all’uopo costituite, così da abbattere gli elementi attivi scaturenti dalla propria attività, con una corrispondente riduzione di imposta.

Le operazioni realizzate avevano quindi l’obiettivo di creare un’indebita erosione della base imponibile, comportando un falso impianto contabile realizzato attraverso la creazione di società schermo appositamente costituite.

In definitiva, l’interposizione fittizia delle società inglesi nella fatturazione alla clientela di prestazioni di trasporto effettuate in realtà da parte di un altro soggetto economico, realizza giuridicamente una simulazione che integra l’artificio richiesto dalla norma, idoneo a indurre in errore l’Amministrazione finanziaria ostacolando, simmetricamente, l’accertamento tributario.

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