6 Settembre 2022

Dichiarazione Imu 2021: c’è tempo fino al 31 dicembre 2022

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Decreto “Semplificazioni fiscali” ha introdotto alcune significative novità anche in materia di calendario fiscale, prevedendo, tra le altre cose, lo slittamento di alcuni termini.

In particolare, l’articolo 35, comma 4, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) stabilisce che “il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu) di cui all’articolo 1, comma 769, L. 160/2019, relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022”.

Si ricorda che, a regime, i soggetti passivi sono tenuti a presentare o, in alternativa, a trasmettere in via telematica la dichiarazione Imu entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del tributo dovuto (cfr. articolo 1, comma 769, L. 160/2019).

Come si legge nella Relazione illustrativa del D.L. 73/2022, il differimento del termine di presentazione al 31 dicembre 2022 si inserisce “nel solco degli interventi connessi alla durata della crisi economica dovuta alla pandemia e del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso emergenza da Covid-19”.

In tal modo, il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti la possibilità di usufruire di un intervallo temporale più esteso per fornire le informazioni sui benefici Imu fruiti durante il periodo dell’emergenza Covid-19: anche tale evenienza, infatti, determina il sorgere dell’obbligo dichiarativo.

Peraltro, con il D.M. 29.07.2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, con relative istruzioni, da utilizzare agli effetti dell’Imu (nonché dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine – IMPI). Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il precedente D.M. 30.10.2012 del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tra le novità presenti all’interno del nuovo modello dichiarativo si segnala, ai nostri fini, l’inserimento del campo “21” che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’Imu durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti:

  • articolo 177 D.L. 34/2020 (recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020);
  • articolo 78 D. L. 104/2020 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020);
  • articoli 9 e 9-bis D. L. 137/2020 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020);
  • articolo 1, comma 599, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021);
  • articolo 6-sexies D. L. 41/2021 (recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 69/2021).

Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11.12.2021, recante modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 13 a 17, D. L. 41/2021 e autorizzate, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finalQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” e successive modificazioni, con decisione del 15 ottobre 2021.

Si ricorda che non è necessario fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell’esenzione, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione legislativa, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni destinatari della dichiarazione.

Fermo restando la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2021, restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al ricordato D.M. 30.10.2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.

Si segnala, infine, che durante l’iter parlamentare di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali è stato disposto che lo slittamento al 31 dicembre 2022 trova applicazione anche rispetto al termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021 dovuta dagli enti non commerciali, ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.