Dichiarazione IMU/TASI: i mutamenti di soggettività passiva
di EVOLUTIONLa dichiarazione IMU (valida anche ai fini della TASI) deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute “variazioni” (oggettive o soggettive) rilevanti ai fini della determinazione dei tributi.
Pertanto, il modello dichiarativo deve essere presentato entro il 30 giugno 2017 laddove nel corso del 2016 siano intervenute “variazioni” sugli immobili:
- non risultanti dalle dichiarazioni già presentate;
- non conoscibili dal Comune (ma che incidono sull’ammontare dell’imposta).
Una volta presentata, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Il modello da utilizzare è quello approvato ai fini IMU con D.M. 30 ottobre 2012.
Al riguardo, si rammenta che:
- mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto “compatibili”.
- ai fini della dichiarazione TASI:
- sono applicabili “le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU” (articolo 1, comma 687, L. 147/2013);
- è possibile utilizzare il medesimo modello previsto per l’IMU. Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al Comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU che per la TASI, sono sostanzialmente identiche (circolare 2/DF/2015).
Soggetti obbligati e non obbligati alla dichiarazione IMU
I mutamenti di soggettività passiva devono essere dichiarati, se sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.
Sul punto, le istruzioni al modello precisano quanto segue:
- nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l’amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all’amministratore;
- nel caso di immobile acquistato mediante leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto, essendo il locatario il soggetto passivo dell’IMU a decorrere dalla data di stipula del contratto e per la durata dello stesso.
La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo.
In caso di mancato riscatto, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo ed il locatario che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna;
- nel caso di multiproprietà, l’obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell’amministratore del condominio o della comunione;
- nel caso di misure conservative/cautelari, il giudice, nel disporre l’adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce le direttive e le istruzioni all’uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione IMU;
- nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull’immobile (ad esempio: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione “congiunta”, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione è il coniuge assegnatario, il quale è titolare, ai fini IMU, del “diritto di abitazione”.
Resta fermo che, non si è tenuti all’obbligo dichiarativo laddove:
- gli eredi ed i legatari abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente i beni immobili; in tal caso, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- siano intervenute delle variazioni nei dati catastali (classamento e rendita o intestazione catastale) trasmesse al Comune mediante procedura DOCFA; in tal caso, le informazioni sono già disponibili e consultabili dal Comune.
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