Dichiarazione integrativa oltre l’anno: utilizzo del credito vincolato
di Fabio GarriniIl contribuente che nel corso del 2017 ha presentato una dichiarazione integrativa a favore “oltre l’anno” deve compilare il quadro DI del modello Redditi 2018 al fine di evidenziare il credito scaturente dalla dichiarazione modificata.
L’attuale disciplina delle integrative
Il D.L. 193/2016 ha innovato in maniera sensibile la disciplina relativa alla presentazione delle integrative, in particolare ampliando il diritto del contribuente ad emendare a proprio favore la dichiarazione in precedenza presentata e consentendo in ogni caso l’utilizzo dell’eccedenza a credito scaturente dalla correzione.
Con la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 il contribuente ha a disposizione, per la correzione delle dichiarazioni, lo stesso tempo concesso all’Amministrazione finanziaria per i controlli.
Il successivo comma 8-bis disciplina invece l’utilizzo del credito che scaturisce dall’integrativa a favore:
- qualora l’integrativa a favore venga presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, ovvero nel caso di errori contabili di competenza (in tal caso anche oltre il termine annuale), l’eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione senza limitazioni temporali;
- diversamente, nel caso in cui l’integrativa a favore venga presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, l’eventuale maggior credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione solo con debiti sorti a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della integrativa.
Sul punto peraltro si ricorda che, a seguito dei chiarimenti resi durante i forum di gennaio con la stampa specializzata, il recupero del credito per eccedenze derivanti da dichiarazioni presentate oltre l’anno deve avvenire sulla base della procedura introdotta dal citato comma 8-bis, escludendo la possibilità di presentare dichiarazioni integrative “a catena”, al fine di anticipare l’utilizzo del credito.
Il quadro DI
Il quadro DI del modello Redditi 2018 è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, ossia oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (quindi Unico2016 e precedenti).
Tale quadro non va invece compilato quando la rettifica a favore del contribuente avviene entro il termine breve (nell’esempio, Redditi 2017), ovvero in ogni caso quando detta rettifica sia a favore dell’erario.
Il tema delicato è valutare quali siano i debiti rispetto ai quali detto credito può essere opposto perché questo consente anche di valutare il momento a partire dal quale il credito è utilizzabile: per esempio, se fosse stato integrato il modello Unico2015 per l’anno 2014, il credito Ires scaturente da tale integrativa che destinazione dovrebbe avere?
Il citato comma 8-bis stabilisce che il credito può essere utilizzato “per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.”
Il termine “maturato”, in prima approssimazione, lascerebbe intendere che il debito debba essere “di competenza” dell’esercizio successivo, quindi ad esempio l’Iva di gennaio 2018; in realtà il modello dichiarativo introduce una diversa interpretazione, ammettendo la compensazione con il debito Ires 2017 evidenziato nella dichiarazione presentata nel 2018: “Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.”
Questa interpretazione, che a prima vista potrebbe sembrare di favore, in realtà spesso comporta un rinvio nello scomputo di detto credito (o quantomeno una complicazione aggiuntiva): se infatti l’Iva di gennaio doveva essere versata il 16 febbraio scorso, la scadenza del saldo Ires 2017 sarà il prossimo 30 giugno (o oltre, se si beneficia del differimento).
Peraltro, visto il riporto imposto dalle istruzioni, dal quadro DI al quadro RX, non vi sarebbe neppure la possibilità di attribuire a tale credito una destinazione alternativa tale da consentirne un anticipato utilizzo; questo a patto di non omettere la compilazione del quadro DI, ma in tal modo si andrebbe a violare la prescrizione del citato comma 8-bis che impone l’indicazione di tale credito nella dichiarazione annuale.