Dichiarazione Iva 2019: regole per opzioni e quadro VO
di Cristoforo FlorioCon l’approssimarsi del termine per la trasmissione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018 (30 aprile 2019), si riepilogano – di seguito – le principali regole che devono essere rispettate in tema di opzioni e di compilazione del quadro VO del modello dichiarativo.
A tal fine occorre innanzitutto esaminare il D.P.R. 442/1997, recante la disciplina delle opzioni in materia di Iva e di imposte dirette.
In base a quanto disposto dall’articolo 1 “(…) l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (…)”.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 209/E/1998, con la norma in esame è stato modificato il tradizionale concetto di opzione; infatti, mentre antecedentemente la validità dell’opzione era basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta al Fisco, successivamente, a seguito del D.P.R. 442/1997, la comunicazione dell’opzione o della revoca per un determinato regime di determinazione dell’imposta o di un regime contabile non rileva più ai fini della validità dell’opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai fini sanzionatori.
La disposizione di legge prevede, infatti, che “(…) la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività (…)”.
Assume dunque rilievo esclusivamente il concreto comportamento adottato dal contribuente sin dall’inizio del periodo d’imposta o dell’apertura della partita Iva (c.d. “comportamento concludente”) ovvero “(…) l’effettuazione (…) di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale (…)”.
Sono esempi di “comportamento concludente” l’effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile (circolare 209/E/1998), l’emissione di fatture attive senza applicazione dell’Iva con l’indicazione del regime forfettario ex articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014 (circolare 10/E/2016), l’adozione del regime fiscale di cui alla L. 398/1991 da parte delle A.S.D. (circolare 1/E/2018), la determinazione del reddito delle imprese minori in base alle regole di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973 (in base al quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile) (circolare 11/E/2017).
L’ultima parte dell’articolo 1 D.P.R. 442/1997 dispone, infine, che “(…) è comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (…)”.
Ad esempio, in conseguenza delle modifiche normative che erano state apportate dall’articolo 1, commi 17–23, L. 232/2016 in merito alla determinazione del reddito fiscale dei soggetti in contabilità semplificata secondo il “criterio di cassa”, alle imprese che nel 2016 avevano optato per il regime di contabilità ordinaria è stato consentito di revocare tale scelta, applicando dal 2017 il regime semplificato (circolare 11/E/2017), senza rispettare il termine triennale dell’opzione di cui si dirà in seguito.
Chiarito quanto sopra sotto il profilo sostanziale, passiamo ad esaminare gli aspetti formali, al fine di evitare le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000).
Al riguardo va ricordato che l’articolo 2 D.P.R. 442/1997 dispone che “(…) il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione di cui all’articolo 1 nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata (…)”. Inoltre, nei casi di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, “(…) la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto (…)”. Resta in ogni caso ferma la validità dell’opzione “(…) anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione (…)”.
In merito alla durata temporale dell’opzione va evidenziato che l’articolo 3 D.P.R. 442/1997 dispone, come regola generale, che l’opzione è vincolante per il contribuente
- per un triennio, nell’ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell’imposta e
- per un anno, nel caso di regimi contabili.
Restano ferme e prevalenti le eventuali diverse disposizioni di natura speciale (ad es., l’articolo 18 D.P.R. 600/1973 dispone che l’opzione per la contabilità ordinaria ha durata triennale, in deroga alla previsione di durata annuale del D.P.R. 442/1997). Una volta trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Con riferimento alle imprese minori che, a partire dal 2017, sono entrate nel nuovo “regime di cassa” e hanno esercitato, nella dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017, l’opzione per la tenuta dei registri Iva senza annotare le date dei singoli incassi e pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che resta ferma la possibilità per tali soggetti – sempre che siano in possesso dei requisiti per il “regime forfettario” – di transitare in quest’ultimo sistema di tassazione già dal 2018, senza attendere il decorso dell’intero triennio, in quanto – secondo l’interpretazione ministeriale – sono da considerarsi come regimi “naturali” per le imprese minori sia il regime forfetario che quello di contabilità semplificata (risoluzione 64/E/2018). Le imprese che sono invece “naturalmente” in regime di contabilità semplificata e che hanno optato per la contabilità in forma ordinaria saranno tenute a rispettare il vincolo di permanenza triennale (si vedano al riguardo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019).
Per ciò che concerne gli aspetti dichiarativi, nel modello annuale Iva relativa all’anno 2018 il quadro VO andrà quindi compilato per comunicare all’Amministrazione finanziaria i “comportamenti concludenti” adottati o revocati dal contribuente nel corso del 2018, fermo restando che si deve trattare di un’opzione o di una revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio e naturale del contribuente.
Vediamo alcuni casi di compilazione/utilizzo del quadro VO che, lo si ricorda, è strutturato in 5 sezioni;
- contribuenti che, pur essendo sotto i limiti di legge nel 2017, hanno effettuato liquidazioni e versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale anziché mensile (casella 1, rigo VO2, sezione 1);
- contribuenti che nel 2018 hanno optato per il regime Iva per cassa (articolo 32-bis D.L. 83/2012) (casella 1, rigo VO15, sezione 1);
- società di persone/ditte individuali che rientrano nei limiti per la tenuta della contabilità in forma semplificata ma che per il 2018 hanno tenuto la contabilità in forma ordinaria (casella 1, rigo V20, sezione 2);
- ditte individuali e liberi professionisti che, pur avendo i requisiti per essere forfettari nel 2018, hanno optato per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari (casella 1, rigo VO33, sezione 3);
- contribuenti che hanno optato, nel corso del 2015, per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, c.d. “minimi”) e dal 2018 hanno revocato tale scelta accedendo al regime forfetario (articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014) (casella 3, rigo VO34, sezione 3).
Per completezza si ricorda che i contribuenti che intendono avvalersi, a partire dal 1° gennaio 2019, del regime forfettario andrà barrata la casella 1 del rigo VA14, comunicando che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente all’applicazione del predetto regime.
3 Aprile 2019 a 9:34
Eccellente.