Dichiarazione Iva 2024: le operazioni occasionalmente imponibili (rigo VF31)
di Stefano RossettiIl diritto alla detrazione è uno dei diritti fondamentali dell’imposta sul valore aggiunto che permette l’applicazione del meccanismo impositivo fondato sul principio di neutralità dell’imposta.
Sotto il profilo normativo, il diritto alla detrazione, nel suo complesso, è disciplinato dagli articoli 19 e seguenti, D.P.R. 633/1972. Nello specifico:
- l’articolo 19 delinea gli aspetti di carattere generale;
- l’articolo 19-bis si occupa del prorata di detrazione;
- l’articolo 19-bis1 elenca i casi di indetraibilità oggettiva;
- l’articolo 19-bis2 detta le regole per l’esecuzione della rettifica della detrazione;
- l’articolo 19-ter prevede le regole di detrazione dell’imposta da parte degli enti non commerciali.
L’articolo 19, D.P.R. 633/1972, nello specifico, prevede che l’imposta sul valore aggiunto può essere portata in detrazione, solo se gli acquisti di prestazioni di servizi e beni sono afferenti ad operazioni che non sono esenti o escluse dall’imposta.
Il principio di afferenza, dunque, prevede che vi sia un nesso diretto, concreto e attuale tra l’acquisto (operazione passiva) e la vendita (operazione attiva) che permetta di applicare il meccanismo di trasmissione dell’imposta sul valore aggiunto, mediante detrazione e rivalsa, in modo tale da poterla “scaricare” sul consumatore finale (o sugli operatori economici con diritto alla detrazione oggettivamente o soggettivamente limitato).
Da quanto sopra, si evince chiaramente come la concreta attuazione del diritto alla detrazione comporti un esercizio prospettico di valutazione delle operazioni; infatti, le operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sono quelle attive che, notoriamente, vengono realizzate successivamente a quelle passive e da qui sorge la necessità per il soggetto passivo di “immaginare” quale possa essere il collegamento tra le operazioni passive e quelle attive.
Tale principio si applica anche ai soggetti che, in linea generale, effettuano operazioni esenti; infatti, tali soggetti, se dovessero effettuare occasionalmente operazioni imponibili, potrebbero esercitare il diritto alla detrazione in relazione all’imposta assolta sugli acquisti afferenti alle operazioni imponibili.
A mero titolo esemplificativo, si pensi al caso di un medico (che in linea generale effettua operazioni esenti), il quale saltuariamente svolge attività congressuale (attività imponibile). Il medico per predisporre e proiettare le slides acquista un personal computer. Se tale computer venisse utilizzato solo ed esclusivamente per esercitare l’attività congressuale, l’Iva assolta, all’atto dell’atto dell’acquisto, sarebbe interamente detraibile.
In un’ipotesi come quella sopra descritta si rende necessario compilare il rigo VF31 della dichiarazione Iva.
Tale rigo è composto da due colonne in cui il contribuente deve indicare l’imponibile e l’imposta degli acquisti afferenti alle operazioni occasionalmente imponibili.
Il meccanismo logico collegato alla compilazione del predetto rigo è il seguente:
- l’imponibile e l’imposta relativi all’acquisto afferente all’operazione occasionalmente imponibile devono essere indicati nei righi che vanno dal VF1 a VF13;
- l’imponibile e l’imposta dell’operazione occasionalmente imponibile devono essere indicati nei righi che vanno da VE1 a VE23;
- in una situazione siffatta, l’imposta assolta sarebbe detratta secondo il meccanismo del prorata di detrazione, in quanto sembrerebbe un acquisto di natura promiscua (cioè riconducibile indistintamente alle due tipologie di operazione principali, ovvero le esenti e quelle che conferiscono il diritto alla detrazione);
- la compilazione del rigo VF31, dunque, fornisce la duplice informazione che l’operazione attiva imponibile è occasionale (quindi le operazioni esenti sono le uniche effettuate in via ordinaria) e l’imposta assolta è ad essa afferente, e quindi detraibile.
Inoltre, la compilazione di questo rigo esclude la compilazione degli altri righi della medesima sezione, ovvero:
- il rigo VF32, la cui casella va barrata soltanto se il contribuente nel corso del 2023 ha effettuato esclusivamente operazioni esenti. Ciò confligge, evidentemente, con l’indicazione fornita nel rigo VF31;
- il rigo VF33, la cui casella va barrata soltanto se il contribuente ha aderito al regime previsto dall’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972. Si tratta di un regime opzionale, in base al quale il contribuente è dispensato dagli obblighi di documentazione e registrazione di alcune operazioni esenti, a fronte della rinuncia al diritto alla detrazione. Anche ciò confligge con quanto sopra, poiché in tal caso non sarebbe ammessa la detrazione dell’imposta;
- il rigo VF34, il quale è deputato al calcolo del prorata di detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972. Il prorata di detraibilità è applicato da quei contribuenti che esercitano un’attività che dà luogo sia ad operazioni esenti sia ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. I soggetti che barrano il rigo VF31, invece, effettuano le operazioni che danno il diritto alla detrazione solo in via occasionale e non ordinariamente, di conseguenza non si pone la problematica relativa alla detrazione dell’imposta inerentemente gli acquisti di natura promiscua.
- il rigo VF35, il quale è riservato agli esportatori abituali che non hanno assolto l’Iva all’atto delle importazioni;
- il rigo VF36, il quale è riservato ai soggetti che operano nel mercato dell’oro, diversi dai produttori di oro da investimento e dai trasformatori di oro in oro da investimento, devono indicare nel presente rigo l’ammontare dell’Iva detraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972.