Dichiarazione: possibile la consegna telematica
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con la risposta all’interpello n. 97 del 06.12.2018 l’Agenzia delle entrate ha richiamato la disciplina in materia di conservazione delle dichiarazioni fiscali, soffermandosi sugli adempimenti cui sono chiamati gli intermediari.
Giova sul punto ricordare che gli intermediari devono rilasciare al contribuente:
- l’impegno alla trasmissione, contestualmente alla ricezione della dichiarazione già compilata o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione;
- la dichiarazione trasmessa, nonché la copia della ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione telematica.
I contribuenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, D.P.R. 322/1998, devono quindi conservare l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, nonché i documenti rilasciati dal soggetto che ha predisposto la dichiarazione, per tutto il periodo nel corso del quale può essere compiuta attività di accertamento; l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, invece, durante il periodo in cui può essere compiuta attività di accertamento, sono tenuti a conservare soltanto una copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti telematici (articolo 3, comma 9-bis, D.P.R. 322/1998).
La risoluzione AdE 298/E/2007, richiamata dalla successiva risoluzione 354/E/2008, ha ulteriormente precisato che le copie conservate su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione possono “anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente”.
Inoltre, la circolare AdE 14/E/2013, par. 7.2, ha specificato che: “la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico ovvero in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta. In caso di consegna in modalità telematica, la stessa dovrà essere effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali”.
In considerazione di quanto appena esposto, dunque, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto corretto il seguente comportamento prospettato dall’intermediario nell’istanza di interpello:
- invio di una comunicazione a mezzo Pec riportante l’avviso al contribuente che, entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle entrate, i documenti telematici saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;
- pubblicazione nell’area riservata del contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, entro 30 giorni dal termine della presentazione all’Agenzia delle entrate. Il contribuente, apponendo la sottoscrizione, potrà quindi assolvere gli obblighi di conservazione sopra esposti.