27 Aprile 2017

Dichiarazioni correttive e integrative

di Federica Furlani
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I frontespizi delle dichiarazioni dei Redditi Persone Fisiche, Società di persone e Società di capitali contengono tutte nell’ambito della sezione dedicata al “Tipo di dichiarazione” le caselle dedicate a:

da utilizzarsi per “modificare” dichiarazioni già presentate.

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In particolare, la casella “Correttiva nei termini” va barrata quando la dichiarazione viene ripresentata entro i ter­mini ordinari in sostituzione di una precedente dichiarazione errata: essa si sostituisce integralmente alla prima e consente al contribuente di esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, di evidenziare ritenute, crediti di imposta, etc..

Proprio perché riproposta entro i termini di scadenza, non è prevista l’irrogazione di alcuna sanzio­ne, ma deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto a titolo di eventuale maggiore imposta.

Il contribuente che, avendo validamente e tempestivamente presentato la dichiarazione originaria, scaduti i relativi termini ordinari, intende invece correggere errori od omissioni, può presentare una dichia­razione integrativa, barrando la relativa casella.

Si ricorda che la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza dei termini si considera comunque valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In particolare, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 25, pari ad 1/10 di euro 250, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

La dichiarazione presentata dopo 90 giorni, invece, si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell’imposta che risulta dovuta.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è naturalmente la presentazione valida della dichiarazione originaria.

Come noto, l’articolo 5, comma 1, D.L. 193/2016 ha riformulato la disciplina delle dichiarazioni integrative relative alle dichiarazioni dei redditi, Irap e dei sostituti d’imposta, mediante la sostituzione dei commi 8 e 8-bis dell’articolo 2 del D.P.R. 322/1998.

Le novità introdotte riguardano la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento della relativa annualità, equiparando così i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore del Fisco (maggior base imponibile, maggiore imposta o minore credito) che a favore del contribuente (minor base imponibile, minor imposta o maggior credito), oltre che le modalità di utilizzo dell’eventuale maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore.

Esso può essere infatti utilizzato in compensazione (articolo 17 D.Lgs. 241/1997) secondo le regole ordinarie:

  • se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativo al periodo di imposta successivo;
  • in ogni caso nell’ipotesi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale.

Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (articolo 17 D.Lgs. 147/2015) per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Come detto, il contribuente può quindi presentare una dichiarazione integrativa, a suo favore o a favore del Fisco, entro il termine di cui all’articolo 43 del D.P.R. 600/1973: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato presentata la dichiarazione da correggere.

A tal fine è stato introdotto il nuovo quadro DI al modello Redditi SC e, poiché il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni integrative si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse, per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, è stato eliminato il prospetto “Errori contabili” del quadro RS.

Nella casella “dichiarazione integrativa” va indicato:

  • il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o minor reddito o di un maggior o minor debito d’imposta o di un maggior o minor credito;
  • il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 636, L. 190/2014. L’Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risulti­no spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

Infine, la casella “Dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-ter, D.P.R. 322/1998)va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998, allo scopo di modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato D.P.R. 322/1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

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