20 Dicembre 2019

Dichiarazioni d’intento: invii di dicembre e semplificazioni 2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel mese di dicembre, come consuetudine, gli esportatori abituali inviano le proprie dichiarazioni d’intento ai fornitori, a valere per il 2020.

Analizziamo gli adempimenti in capo agli operatori coinvolti nell’operazione – il cedente e il cessionario esportatore abituale – in vista delle semplificazioni introdotte dal decreto Crescita (D.L. 34/2019).

Possono conseguire lo status di esportatori abituali i soggetti che realizzano cessioni all’esportazione (di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 8, D.P.R. 633/1972), operazioni intracomunitarie (articoli 41 e 58, D.L. 331/1993) e operazioni assimilate (articoli 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972) di ammontare superiore al 10% del volume d’affari (determinato a norma dell’articolo 20, D.P.R. 633/1972). A tal proposito, occorre monitorare le operazioni effettuate e registrate nell’anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l’attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come plafond di riferimento per il 2020 quello derivante dalle operazioni anzidette, effettuate nel 2019 (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), al superamento della percentuale del 10% del volume d’affari.

L’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi (o importazioni) senza applicazione dell’imposta deve risultare da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello disposto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016. La dichiarazione d’intento deve essere compilata riportando, tra gli altri, i “dati del dichiarante” e l’indicazione se il modello si riferisce a “una sola operazione fino a euro” oppure più “operazioni fino a concorrenza di euro”.

La dichiarazione va, inoltre, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972; a seguito della trasmissione, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta telematica. Copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica deve essere inoltrata al fornitore/prestatore, per informarlo della scelta di avvalersi di tale agevolazione. Fin qui, pertanto, nulla di nuovo.

L’articolo 12-septies, D.L. 34/2019, pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 58/2019, ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 eliminando, da un lato, l’onere di inviare una copia della dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate…al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ed introducendo, dall’altro, l’obbligo di riportaregli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione…nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero…nella dichiarazione doganale”.

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, trovano applicazione dal periodo d’imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 58/2019.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che dal 2020 l’esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d’intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d’invio alla controparte che, dal canto suo, ha l’onere di esporlo all’interno della fattura elettronica.

A nostro avviso, in attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica d’invio per quelle emesse a dicembre 2019 (la semplificazione entra in vigore dal 2020), ma anche per quelle emesse dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda, infatti, che il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento deve:

  • verificarne la corretta trasmissione telematica avvalendosi della procedura di verifica dell’Agenzia delle Entrate;
  • controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell’operazione;
  • monitorare l’ammontare del plafond dichiarato dall’esportatore abituale, esposto sull’esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Conoscere solo il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione non può esser sufficiente ai fini dei controlli gravanti sul fornitore; per questo motivo, alcuni spedizionieri stanno mandando comunicazioni ai propri clienti per ricordare che, nonostante le semplificazioni, necessitano ancora della copia del modello e della ricevuta d’invio per esigenze gestionali interne.

Sempre in tema di novità si segnala, infine, l’abrogazione dal periodo d’imposta 2020:

  • della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento (prevista sia per il dichiarante che per il fornitore o prestatore);
  • dell’annotazione entro i quindici giorni successivi (a quello di emissione o ricevimento) in apposito registro tenuto a norma dell’articolo 39, D.P.R. 633/1972;
  • dell’annotazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base ad essa (semplificazione conseguente al venir meno della numerazione).

L’abrogazione degli adempimenti formali da ultimo descritti, ad avviso di chi scrive, potrebbero trovare applicazione già per le dichiarazioni d’intento emesse a dicembre 2019 per il periodo d’imposta 2020.

In contrapposizione alla volontà di snellire i processi, il modello ministeriale non è stato ancora aggiornato e continua a richiedere il numero progressivo assegnato alla dichiarazione, oltre all’anno di riferimento che, pertanto, dovrà essere compilato per competenza con la numerazione del nuovo anno (1/2020, 2/2020, etc.) per le dichiarazioni emesse nel mese di dicembre.

Adempimenti e novità IVA 2020