28 Giugno 2022

Dichiarazioni d’intento, ius superveniens e proporzionalità della sanzione

di Gabriele Damascelli
Scarica in PDF

In caso di omesso invio nei termini previsti o di inoltro con dati incompleti o inesatti all’Agenzia delle Entrate, da parte del cedente/prestatore, della dichiarazione d’intento ricevuta dal cessionario/committente, esportatore abituale, di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, relativamente ad operazioni poste in essere nell’anno 2006, ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997, vigente rationae temporis, è applicabile la sanzione dal cento al duecento per cento dell’imposta in capo al primo soggetto.

Tale disposizione sanzionatoria costituisce una violazione formale, non già meramente formale, pur non incidendo sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta, comportando comunque un pregiudizio all’attività di accertamento, dal momento che l’obbligo di comunicazione della dichiarazione d’intento “si correla all’esigenza di consentire un efficace controllo sull’applicazione della disciplina in tema di Iva e, in particolare, del regime di riscossione dell’imposta” relativa ad operazioni di cessione intra-Ue o in export, rivelando l’inosservanza di un obbligo dichiarativo idoneo ad ostacolare l’attività di controllo.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF