4 Ottobre 2019

Dichiarazioni: proroga con effetti su ravvedimenti e integrative

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

La modifica contenuta nel Decreto Crescita (D.L. 34/2019) in materia di dichiarazioni fiscali non introduce la “solita” proroga temporanea ma rappresenta un intervento strutturale che, quindi, va ad interessare non solo il periodo di imposta 2018 ma anche i successivi periodi di imposta.

A partire dalla tornata dichiarativa di quest’anno e relativa al periodo d’imposta 2018, infatti, i contribuenti e gli intermediari avranno tempo per trasmettere le dichiarazioni fiscali fino al prossimo 2 dicembre 2019 (il nuovo termine del 30 novembre, infatti, cadendo di sabato, subisce lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo).

È il nuovo articolo 2 D.P.R. 322/1998, come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019, a stabilire che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

  • dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
  • dai soggetti Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Va, tuttavia, sottolineato che le predette regole trovano applicazione con riferimento ai soggetti che presentano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), che continuano a seguire, quanto a termini di presentazione delle dichiarazioni, le specifiche previsioni contenute negli articoli 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998.

Ancora, l’allungamento dei tempi di presentazione, consentirà agli ultra ritardatari, che non dovessero rispettare nemmeno il nuovo termine, di effettuare l’invio delle dichiarazioni entro il novantesimo giorno successivo a quello della scadenza originaria.

Si tratta della cosiddetta “dichiarazione tardiva” che, in relazione al periodo d’imposta 2018, potrà quindi essere inviata entro il 2 marzo 2020 (in quanto il 1° marzo scade di domenica).

Restano in questo caso applicabili le sanzioni per eventuali versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

L’allungamento dei termini, inoltre, produce il solito “effetto a cascata” sui termini previsti per integrazioni e correzioni delle dichiarazioni già predisposte, nonché sui termini previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso.

Entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà quindi possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.

Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.

Va in proposito ricordato che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016, è possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva: tale possibilità è il frutto della riscrittura della normativa in tema di dichiarazioni integrative contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998 che oggi prevedono il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

L’allungamento dei termini di presentazione, in particolare, della dichiarazione dei redditi produce benefici anche in relazione a quei contribuenti che fin dallo scorso 1° gennaio 2019 hanno, tramite presentazione telematica del modello F24, utilizzato in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui.

In tali casi si avrà quindi più tempo per far eseguire i controlli finalizzati al rilascio del cosiddetto “visto di conformità”.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti nelle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018.

Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo.

L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che in generale (senza quindi entrare in questa sede nel merito di situazioni particolari) il soggetto che appone il visto di conformità è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo.

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