Dichiarazioni senza visto di conformità
di Comitato di redazionetrascorso il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi sulle quali doveva eventualmente essere apposto il
visto di conformità, ovviamente nei soli casi in cui si fossero generati (nell’anno 2013) crediti per
imposte dirette di importo superiore a 15.000, da utilizzarsi o già utilizzati in
compensazione orizzontale con altri tributi o contributi.
circolare 28/E, già oggetto di commento nelle edizioni dei giorni scorsi; la tardività nella emanazione dei suddetti chiarimenti, unitamente all’insidia della trasmissione telematica, potrebbe aver determinato il
ricorrere di una delle seguenti casistiche:
- apposizione del visto, sia pure in assenza dei controlli prescritti;
- mancata apposizione del visto per ritenuta assenza delle condizioni, con successivo appuramento della possibilità di vistare;
- intenzione di apporre il visto con mancata esplicitazione delle informazioni richieste sul modello.
controlli effettuati ora diano esito e riscontro positivo; si tratterà, allora, di
formalizzare a livello documentale i riscontri, conservando la documentazione ai fini di una sua esibizione in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia.
mancassero i requisiti per l’apposizione del visto, insorgerebbero due esigenze:
- da un lato rettificare il modello spedito, eliminando l’apposizione del visto;
- dall’altro stabilire la sorte delle compensazioni già effettuate.
secondo caso non dovrebbero insorgere particolari problemi: se vie era già coscienza dell’assenza delle condizioni per vistare,
non dovrebbero essere state poste in essere compensazioni oltre soglia; ora, mutando lo scenario, si potrebbe integrare la dichiarazione con l’apposizione del visto e provvedere alle compensazioni in precedenza bloccate.
terzo caso, invece, insorgono problemi in merito alla
possibilità (per l’Agenzia) di sanzionare le precedenti compensazioni, ritenendole come irregolari (sempre alla condizione che il credito fosse esistente e spettante).
si provveda alla presentazione di una dichiarazione integrativa munita del visto, dopo avere eseguito tutti i controlli del caso.
necessità di corrispondere la sanzione ridotta per rimediare alla “modifica” del modello, vi è da domandarsi se si debbano comunque considerare come irregolari le compensazioni già effettuate, per il sol fatto che la normativa vigente legittima le compensazioni in parola a condizione che la dichiarazione sia munita dell’apposito visto.
diversamente dalla normativa IVA che subordina (sia pure oltre certi limiti) la compensazione al preventivo invio del modello dichiarativo, nel campo delle imposte dirette tale vincolo non sussiste, essendo sufficiente la presenza del visto sulla dichiarazione presentata negli ordinari termini.
l’assenza del visto entro il 30 settembre,
pur se rimediata in un momento successivo,
determina comunque l’irregolarità delle compensazioni pregresse?
rispondere negativamente all’interrogativo, proprio per la circostanza che visto sembra richiesto come semplice condizione di legittimazione anche successiva all’utilizzo in compensazione oltre soglia.
non abbia alcun senso giungere a ritenere irregolari le compensazioni per una differenza temporale nel momento in cui il visto giunge all’Agenzia.
- ove il visto sia stato apposto, sia pure tardivamente, con la regolarizzazione in ravvedimento operoso della dichiarazione si rimuove alla radice il problema;
- ove, invece, l’Agenzia delle entrate dovesse contestare l’assenza del visto prima che si provveda alla regolarizzazione, le precedenti compensazioni diverrebbero (dal 30 settembre) irregolari, con la conseguenza che non si potrebbe evitare la sanzione.