4 Ottobre 2014

Dichiarazioni senza visto di conformità

di Comitato di redazione
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È ormai
trascorso il termine di invio delle dichiarazioni dei redditi sulle quali doveva eventualmente essere apposto il
visto di conformità, ovviamente nei soli casi in cui si fossero generati (nell’anno 2013) crediti per
imposte dirette di importo superiore a 15.000, da utilizzarsi o già utilizzati in
compensazione orizzontale con altri tributi o contributi.
Sulla specifica materia si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la
circolare 28/E, già oggetto di commento nelle edizioni dei giorni scorsi; la tardività nella emanazione dei suddetti chiarimenti, unitamente all’insidia della trasmissione telematica, potrebbe aver determinato il
ricorrere di una delle seguenti casistiche:
  1. apposizione del visto, sia pure in assenza dei controlli prescritti;
  2. mancata apposizione del visto per ritenuta assenza delle condizioni, con successivo appuramento della possibilità di vistare;
  3. intenzione di apporre il visto con mancata esplicitazione delle informazioni richieste sul modello.
Nel primo caso non sembrano esservi particolari problematiche, ovviamente nella situazione in cui i
controlli effettuati ora diano esito e riscontro positivo; si tratterà, allora, di
formalizzare a livello documentale i riscontri, conservando la documentazione ai fini di una sua esibizione in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia.
Nell’opposto caso in cui
mancassero i requisiti per l’apposizione del visto, insorgerebbero due esigenze:
  • da un lato rettificare il modello spedito, eliminando l’apposizione del visto;
  • dall’altro stabilire la sorte delle compensazioni già effettuate.
Alla prima esigenza si pone rimedio con l’invio di una integrativa nella quale si rimuove il visto, provvedendo al versamento della sanzione ridotta di 25 euro (258 euro ridotti ad un decimo). Alla seconda esigenza, invece, si può rimediare sperando che il credito sia effettivamente esistente; così, le compensazioni già effettuate risulterebbero valide anche se irregolari, potendo essere addebitata una sanzione del 30%, probabilmente riducibile al 10% in sede di definizione del preavviso di liquidazione.
Nel
secondo caso non dovrebbero insorgere particolari problemi: se vie era già coscienza dell’assenza delle condizioni per vistare,
non dovrebbero essere state poste in essere compensazioni oltre soglia; ora, mutando lo scenario, si potrebbe integrare la dichiarazione con l’apposizione del visto e provvedere alle compensazioni in precedenza bloccate.
Nel
terzo caso, invece, insorgono problemi in merito alla
possibilità (per l’Agenzia) di sanzionare le precedenti compensazioni, ritenendole come irregolari (sempre alla condizione che il credito fosse esistente e spettante).
Ipotizziamo, allora, che
si provveda alla presentazione di una dichiarazione integrativa munita del visto, dopo avere eseguito tutti i controlli del caso.
Ferma restando la
necessità di corrispondere la sanzione ridotta per rimediare alla “modifica” del modello, vi è da domandarsi se si debbano comunque considerare come irregolari le compensazioni già effettuate, per il sol fatto che la normativa vigente legittima le compensazioni in parola a condizione che la dichiarazione sia munita dell’apposito visto.
Infatti,
diversamente dalla normativa IVA che subordina (sia pure oltre certi limiti) la compensazione al preventivo invio del modello dichiarativo, nel campo delle imposte dirette tale vincolo non sussiste, essendo sufficiente la presenza del visto sulla dichiarazione presentata negli ordinari termini.
Ed il punto cruciale è proprio questo:
l’assenza del visto entro il 30 settembre,
pur se rimediata in un momento successivo,
determina comunque l’irregolarità delle compensazioni pregresse?
A nostro giudizio deve giungersi a
rispondere negativamente all’interrogativo, proprio per la circostanza che visto sembra richiesto come semplice condizione di legittimazione anche successiva all’utilizzo in compensazione oltre soglia.
Infatti, ci pare che
non abbia alcun senso giungere a ritenere irregolari le compensazioni per una differenza temporale nel momento in cui il visto giunge all’Agenzia.
Sembra, invece, più sensato concludere che:
  • ove il visto sia stato apposto, sia pure tardivamente, con la regolarizzazione in ravvedimento operoso della dichiarazione si rimuove alla radice il problema;
  • ove, invece, l’Agenzia delle entrate dovesse contestare l’assenza del visto prima che si provveda alla regolarizzazione, le precedenti compensazioni diverrebbero (dal 30 settembre) irregolari, con la conseguenza che non si potrebbe evitare la sanzione.
Dunque, abbiamo tutto il tempo per rimediare prontamente ad eventuali irregolarità.