Dicitura su fatture tra Iva ed esterometro
di Clara PolletSimone DimitriLe regole del D.P.R. 633/1972 riferite all’emissione delle fatture che non contengono Iva, richiedono solo eventualmente l’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale mentre è richiesta l’apposizione di diciture specifiche a seconda della tipologia di operazione.
Così, ad esempio, l’articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972 richiede di riportare:
- “operazione non soggetta” per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all’imposta a norma dell’articolo 7-bis, comma 1 (si tratta delle cessioni di beni che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato);
- “operazione non imponibile” per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater (si fa riferimento alle cessioni di beni all’esportazione e con dichiarazione di intento, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione come dotazioni di bordo delle navi adibite alla navigazione di alto mare, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali come trasporto beni in esportazione e cessioni di beni a soggetti domiciliati e residenti fuori della comunità europea, per uso personale di valore inferiore a 154,94 euro);
- “operazione esente” per le operazioni esenti di cui all’articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6) (ad esempio servizi di assicurazione, interessi di finanziamento, prestazioni sanitarie e prestazioni educative);
- “regime del margine – beni usati“, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione” a seconda dei casi rientranti nelle operazioni soggette al regime del margine previsto dal D.L. 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/1995;
- “regime del margine – agenzie di viaggio” per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall’articolo 74-ter.
Per quanto riguarda invece l’emissione di fatture estere legate alla territorialità dell’Iva da parte di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per le tipologie di operazioni che non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7septies, è il comma 6bis dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 che richiede, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
- “inversione contabile” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera a, D.P.R. 633/1972);
- “operazione non soggetta” sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea (articolo 21, comma 6-bis, lettera b, D.P.R. 633/1972).
Si precisa che le cessioni di beni indicate nel paragrafo precedente non si riferiscono alle cessioni intracomunitarie di beni (articolo 41 D.L. 331/1993) o alle cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972), che rientrano tra le “operazioni non imponibili”, ma alle cessioni di beni carenti del requisito territoriale.
In particolare, si fa riferimento ad esempio all’emissione di una fattura per cessione di beni allo stato estero in base all’articolo 7bis D.P.R. 633/1972 che se emessa nei confronti di un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro recherà l’annotazione “inversione contabile”, mentre se il committente è extra comunitario l’annotazione sarà “operazione non soggetta”.
Nell’ambito della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (di cui articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015) il singolo file xml, inviato al SdI entro il termine di emissione della fattura, con specifico codice destinatario XXXXXXX, Natura dell’operazione N2.1 – Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972, può riportare le diciture come indicato nella versione 1.7 del 15 luglio 2022 della Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’Agenzia delle entrate, aggiornata in occasione della pubblicazione della circolare 26/E/2022 e sotto esposta.
Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto Iva. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.
Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera a), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.
Si precisa che, per le operazioni di cui all’articolo 21 comma 6-bis, lettera b) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1 del blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali”.