27 Novembre 2019

Difesa di Agenzia delle entrate-Riscossione: il punto della Cassazione

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di cassazione, con la sentenza SS.UU. n. 30008/2019, ha ricostruito il regime giuridico della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

I giudici di legittimità hanno superato il precedente orientamento in base al quale l’AdER, quale successore ope legis di Equitalia, ove si costituisca formalmente in giudizio (in un nuovo processo o in uno già pendente) deve avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza e assistenza dell’avvocato del libero foro prescelto.

Tali fonti devono essere congiuntamente individuate in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro e in un’apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano il ricorso a un avvocato del libero foro.

Il regime dell’invalidità del conferimento del mandato ad avvocato del libero foro in difetto tanto dell’atto organizzativo generale quanto di un’apposita delibera specifica era ritenuto applicabile ad ogni ipotesi di contenzioso e in ogni grado di giudizio.

In base a tale orientamento, quindi, quello tra la difesa pubblica dell’Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro si connotava alla stregua di un rapporto di regola a eccezione.

Con la sentenza in esame la Corte ha superato questa impostazione, valorizzando il dato letterale dell’articolo 1, comma 8, D.L. 193/2016. Quest’ultima disposizione prevede che l’AdER:

  • è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato (ex articolo 43 R.D. 1611/1933), fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale,
  • può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti in appositi atti di carattere generale, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici),
  • ovvero può avvalersi ed essere rappresentata, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente,
  • in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Le Sezioni Unite, peraltro, sottolineano che in materia è recentemente intervenuta anche la norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo 4-novies D.L. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019) secondo la quale il ricordato comma 8, articolo 1, D.L. 193/2016, si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, comma 4, R.D. 1611/1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l’AdER intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; mentre la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

Secondo la Cassazione tale norma di interpretazione autentica non giustifica più l’applicazione dell’istituto del patrocinio c.d. autorizzato da parte dell’Avvocatura erariale nella sua impostazione tradizionale in termini di rappresentanza e difesa in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi.

L’utilizzo dell’avverbio “altresì”, infatti, denota la volontà del legislatore di configurare la facoltà di avvalimento degli avvocati del libero foro come pariordinata rispetto all’avvalimento del patrocinio dell’Avvocatura erariale.

La novità della riforma del 2016 sta nella previsione della devoluzione a una apposita convenzione tra AdER e Avvocatura dello Stato della definizione dell’ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato, che solo entro quei limiti rimane pur sempre organico ed esclusivo.

Ne consegue che ormai, a maggior ragione a convenzione stipulata tra AdER e Avvocatura, non sussiste alcun rapporto di regola a eccezione tra avvalimento dell’Avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, “ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre”.

In conclusione, quindi, la Corte precisa che, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’AdER, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale:

  • dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’articolo 43, comma 4, regio decreto 1611/1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici
  • ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato articolo 43, comma 4, di avvocati del libero foro (nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 17, D.Lgs. 50/2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5, articolo 1, D.L. 193/2016) in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Peraltro, quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

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