Differenza tra irreperibilità assoluta e relativa nelle notifiche
di Luigi FerrajoliLa notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e ss. c.p.c., con alcune eccezioni disciplinate dall’articolo 60 D.P.R. 600/73.
In particolare, il comma 1, lett. e) dell’articolo summenzionato prevede espressamente che “quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per il ricorrente, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tale norma disciplina esclusivamente le notifiche in caso di irreperibilità assoluta da parte del contribuente, per la precisione nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non riesca a rintracciare il debitore, in quanto risulta trasferito in un luogo sconosciuto oppure nell’ipotesi in cui nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non si rivenga una abitazione, ufficio o azienda del contribuente.
In questo caso, l’ufficiale giudiziario, al fine di far perfezionare la notifica dell’atto, deve affiggere all’albo comunale l’avviso di accertamento in busta chiusa, senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione (termine da computare per proporre eventuali impugnazioni).
Viceversa, in caso di irreperibilità relativa da parte del contribuente, la notificazione deve essere eseguita applicando necessariamente l’articolo 140 c.p.c..
Tale disposizione, infatti, trova applicazione quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo.
La notifica espletata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. è valida se l’ufficiale ha rispettato determinate formalità:
- il deposito presso la casa comunale;
- l’affissione dell’avviso alla porta del destinatario;
- l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò posto, espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell’invio della raccomandata informativa, la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest’ultimo, è valida.
Ciò è stato chiarito dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21877 del 07.09.2018.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza emessa dalla CTR della Campania, relativa a una comunicazione preventiva di fermo amministrativo, emessa per il mancato pagamento da parte del contribuente di tre cartelle esattoriali inerenti Iva, Irap e tassa auto. In particolare, era sorta una questione di ritualità della notifica delle predette cartelle, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c..
La CTR adita aveva ritenuto errata la relazione di notifica delle cartelle sottostanti al preavviso di fermo, dalla quale era emerso che la residenza della contribuente era “sconosciuta” ovvero “temporaneamente assente”, rilevato che la contribuente aveva la propria residenza proprio nell’indirizzo indicata nella relata di notifica.
L’Ufficio, nel procedere avanti la Suprema Corte, aveva rilevato come unico motivo di impugnazione la violazione dell’articolo 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/73 e dell’articolo 140 c.p.c., osservando come i giudici della CTR avessero confuso la nozione di irreperibilità assoluta con quella di irreperibilità relativa, che era la fattispecie che ricorreva nel caso de quo. Ciò risultava dall’esame della relata, che attestava il corretto dispiegarsi del procedimento notificatorio, in caso di constatata temporanea assenza del destinatario.
Il Giudice di legittimità, con la richiamata ordinanza n. 21877/2018, ha accolto il ricorso proposto dall’Ente impositore, rigettando la sentenza emessa dalla CTR territorialmente competente.
Nello specifico, la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante principio giurisprudenziale precedente, ha statuito che “la notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nell’ipotesi di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l’effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell’art. 139 c.p.c.” (Cass. n. 11369/2006, n. 3590/2015).
Nella fattispecie in esame, la CTR aveva accertato che l’indirizzo indicato sulle relate corrispondeva a quello di residenza del contribuente. Inoltre, dall’esame della relata era emerso che l’ufficiale giudiziario aveva espletato tutte le formalità previste nel caso di temporanea assenza del destinatario, compresa quella dell’invio della raccomandata informativa; quindi, la notifica doveva considerarso valida.
La Corte, pertanto, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per riesaminare il merito della controversia.
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