21 Aprile 2017

Differenze inventariali minime legittimano l’accertamento

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In caso di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di differenze inventariali, le istruzioni contenute nei documenti di prassi operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa, ma non possono influenzare il giudizio sulla legittimità dell’accertamento una volta che questo sia stato compiuto, rendendosi di fronte ad esso applicabili solo le norme del D.P.R. 441/1997, che pongono, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono cioè la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi. Tali presunzioni non richiedono una soglia minima delle differenze in oggetto per l’esercizio da parte dell’Amministrazione finanziaria del potere di accertamento.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 10 marzo 2017, n. 6185.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento, relativo a Ires, Irap e Iva, con cui contestava la deduzione di costi non inerenti e il riscontro di differenze inventariali positive e negative. La società contribuente impugnava vittoriosamente in primo e secondo grado il suddetto avviso.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, la quale aveva statuito che:

  • i costi ritenuti indeducibili dall’Agenzia delle Entrate erano invece deducibili, in quanto inerenti e conseguenti all’esercizio dell’attività di impresa;
  • le differenze inventariali positive, in quanto risultanti dalla contabilità obbligatoria di magazzino, dovevano essere valutate secondo i criteri di prudenza indicati nella circolare AdE 31/E/2006;
  • non vi fossero le condizioni per ipotizzare vendite in nero, in quanto le differenze inventariali negative erano di entità minima rispetto ai volumi gestiti nella contabilità di magazzino.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha osservato innanzitutto che ad integrare il requisito della inerenza all’attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione ex articolo 109 Tuir, non è sufficiente che il costo o la spesa siano conseguenti in senso generico all’esercizio dell’attività di impresa, ma è necessaria una loro correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr., Cassazione, sentenza 4041/2015).

Ciò posto, i giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il giudizio sulla legittimità dell’accertamento, una volta che questo sia stato compiuto, non può essere influenzato dalle istruzioni contenute nei documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, in quanto esse operano nei confronti dei verificatori in fase accertativa.

Al contrario, possono essere applicate le norme contenute nel D.P.R. 441/1997, che pone, in favore dell’Erario, presunzioni legali annoverabili fra quelle miste, le quali consentono la dimostrazione contraria da parte del contribuente unicamente entro i limiti di oggetto e di mezzi di prova prefigurati e stabiliti ad evidenti fini antielusivi.

Con riferimento, invece, alle differenze inventariali, la Corte di Cassazione ha affermato tout court che tali presunzioni non richiedono il riscontro di una differenza significativa in rapporto al volume d’affari o alla consistenza media del magazzino, atteso che “nessuna norma di legge pone una soglia minima per l’esercizio del potere dell’Ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata”.

Conseguentemente deve ritenersi che anche differenze inventariali minime legittimano l’accertamento e ciò indipendentemente dal volume d’affari o dalla consistenza media del magazzino.

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.

 

I principali strumenti di accertamento