Differimenti Iva per Covid da monitorare in ogni caso
di Fabio GarriniNel modello IVA2021 è stato introdotto il rigo VA16, dedicato al monitoraggio dei versamenti sospesi in forza di una delle disposizioni previste nei diversi provvedimenti legati alla legislazione emergenziale per fronteggiare la pandemia Covid 19; a tal fine, a nulla rileverebbe il fatto che il contribuente abbia proceduto ad eseguire detti versamenti entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva alla quale detti versamenti ineriscono. La compilazione del rigo VA16 sarebbe comunque necessaria per comunicare all’Erario il differimento rispetto alla scadenza naturale.
I versamenti Iva e il credito annuale
Tra i versamenti sospesi ad opera della disciplina Covid vi sono anche quelli relativi all’Iva: nel modello Iva 2021 è stato approntato il rigo VA16, allo scopo di monitorare tali versamenti non effettuati.
In relazione a ciascuna ipotesi di differimento occorre indicare l’importo non versato, unitamente ad un codice che individua la disposizione che ha consentito tale rinvio; i codici abbinati a ciascuna fattispecie di sospensione sono indicati in apposita tabella denominata “Tabella versamenti sospesi Covid-19”, contenuta nell’appendice alle istruzioni al modello IVA2021.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna di queste previsioni normative di cui hanno usufruito.
Ciascun provvedimento di sospensione reca una propria scadenza entro la quale il contribuente è chiamato ad effettuare i versamenti; termini peraltro più volte prorogati, generando non poche confusioni. Non è quindi raro che i contribuenti abbiamo già effettuato, anche in parte, il versamento di tali importi sospesi, con riferimento alle rate che scadono prima del termine di presentazione del modello dichiarativo.
È già stata segnalata la problematica legata al blocco che si viene a creare sul credito Iva in relazione a tali versamenti lecitamente rinviati, che il funzionamento del quadro VL equipara a semplici omissioni di versamento (sul punto di veda il precedente contributo “I versamenti sospesi per Covid bloccano il credito Iva annuale”): le istruzioni, infatti, non prevedono la possibilità di considerare questi importi nella compilazione del rigo VL30 col. 3 (versamenti periodici effettuati) ovvero del rigo VL 33 (determinazione del credito Iva 2021).
Per ovviare a tale inconveniente ed evitare le complicazioni del recupero successivo, alcuni contribuenti potrebbero aver deciso di anticipare detti versamenti sospesi, provvedendo in tale senso prima della presentazione della dichiarazione Iva.
In relazione a tutte queste fattispecie, come deve essere gestito il rigo VA16? In altre parole, esso deve essere compilato in ogni caso per l’importo oggetto di sospensione, ovvero solo per l’importo residuo non ancora versato entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva?
Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione pare che la risposta preferibile debba essere la prima.
Le istruzioni sono piuttosto succinte su questo punto e affermano quanto segue: “Rigo VA16 riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti Iva (compreso il saldo relativo al 2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid – 19.”
Il monitoraggio viene infatti richiesto a chi non ha versato “alle scadenze previste” senza proporre alcun discrimine circa il momento nel quale detti importi sono poi stati materialmente versati a favore dell’erario.
Quindi, il monitoraggio del rigo VA16 non ha lo scopo di verificare quale sia l’importo ancora dovuto dal contribuente, ma, più in generale, serve per portare a conoscenza del Fisco tutti i versamenti che hanno beneficiato di un differimento rispetto alla scadenza naturale, indipendentemente dal fatto che tale beneficio sia oggi già venuto meno.