2 Aprile 2020

“Diniego di autotutela”: non sempre inammissibile l’impugnazione nel merito

di Giulio ChiariziaLuca Procopio
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La scheda di FISCOPRATICO

Le riflessioni che seguono traggono spunto dalla sentenza n. 4335/19 del 16.07.2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella quale si è escluso che il contribuente, nel ricorso avverso il diniego di autotutela opposto su una non impugnata “comunicazione di irregolarità” (c.d. “avviso bonario”) ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973, possa sindacare la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria contenuta nella comunicazione medesima.

A detta dei giudici di appello, la natura discrezionale dell’esercizio del potere di autotutela consentirebbe un sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di “diniego” «esclusivamente per ragioni di rilevante interesse generale», non potendo in nessun caso costituire l’impugnazione del diniego di autotutela un mezzo giurisdizionale per sollecitare che il giudice tributario esamini il merito del rapporto tributario dedotto nell’atto di imposizione tributaria.

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