Per i dipendenti accesso al regime forfettario con limite di reddito
di Fabio GarriniPer evitare che l’accesso al regime forfettario possa nascondere intenti elusivi del contribuente, allettato dall’ipotesi di traslare parte del proprio reddito percepito nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente all’attività Iva per beneficiare della tassazione sostitutiva al 15%, è prevista una specifica limitazione alla “convivenza” delle due forme reddituali.
Il limite del reddito da lavoro dipendente
Il requisito in questione è stato uno dei più dibattuti e contestati ed è stato oggetto di una significativa correzione con la legge di Stabilità 2016.
Inizialmente, infatti, la letteera d) del comma 54, L. 190/2014 stabiliva una necessaria prevalenza dei redditi conseguiti nell’attività Iva rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato; tale verifica poteva essere evitata se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei redditi derivanti dalla partita Iva e di lavoro dipendente o assimilato non eccedevano l’importo di € 20.000.
Questa disposizione comportava che, qualora un contribuente svolgesse sia attività di lavoro autonomo o impresa, e fosse, al contempo, un lavoratore dipendente ovvero un pensionato, il reddito conseguito dalla partita Iva dovesse essere prevalente.
Si pensi, ad esempio, ad un imprenditore che è anche titolare di un contratto di lavoro dipendente e conseguiva redditi complessivi nell’anno per € 25.000: poteva rientrare nel regime agevolato, se il reddito d’impresa risultava superiore ad € 12.500.
Le soglie di ricavi/compensi particolarmente limitate (e, di conseguenza, il reddito d’impresa/lavoro autonomo che può essere ritratto dall’attività) facevano scattare, seppur in presenza di una pensione o di un reddito di lavoro dipendente di ridotto importo, la preclusione. Con la conseguenza che, per chi aveva un reddito di lavoro dipendente o pensione, era praticamente impossibile accedere al regime forfettario.
Tale previsione è stata soppressa dalla legge di Stabilità per il 2016 (quindi, di fatto, è risultata operativa solo per l’accesso al regime nell’anno 2015).
In sostituzione è stato introdotto un vincolo più ampio e “autonomo” rispetto alle risultanze reddituali derivanti dalla partita Iva: tra le cause di esclusione contenute nel successivo comma 57 della L. 190/2014 è stata aggiunta la lettera d-bis), in base alla quale, dal 2016, è precluso l’accesso al regime forfettario a coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000.
Quindi non è più prevista la prevalenza del reddito ritratto dalla partita Iva; al contrario è necessario verificare il solo reddito ritratto dai rapporti di lavoro dipendente, che potrebbe anche essere superiore a quello relativo all’attività imprenditoriale o professionale.
Evidentemente, nell’individuazione del limite di reddito indicato dalla nuova causa ostativa, ci si deve riferire indistintamente a tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilato (quindi, se il contribuente avesse un rapporto di lavoro dipendente ed una pensione o una collaborazione, tutti questi redditi andrebbero sommati).
Per esplicita previsione della citata lett. d-bis, tale limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente; la circolare AdE 10/E/2016 osserva che tale esonero non opera qualora nel medesimo anno sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.
Nel medesimo documento di prassi si afferma la rilevanza del citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.
Da notare come il tenore letterale della norma e della circolare AdE 10/E/16 non offra alcuna esimente nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse cessato nel medesimo anno di apertura della partita Iva.
Pertanto, ipotizzando un contribuente che ha conseguito reddito di lavoro dipendente nel 2017 per € 40.000 lordi:
- la cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese di dicembre 2017 permetterebbe di accedere nel 2018 al regime forfettario;
- al contrario, la cessazione avvenuta in gennaio 2018, non libererebbe dalla causa ostativa del limite reddituale.
22 Giugno 2018 a 11:31
Buongiorno ragazzi, grazie mille per questo articolo.
La mia agenzia web attualmente è sotto un regime forfettario (“Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art 1,Comma 58, Legge n.190/2014, regime forfettario (impresa individuale) “).
In base alla vostre conoscenza, sarebbe possibile accettare uno stagista?
Ringraziandovi per la disponibilità vi auguro buona giornata.
Eric