Direttiva Madre-Figlia e Convenzione contro le doppie imposizioni
di Fabio LanduzziIn tema di distribuzione di dividendi, la Direttiva Madre – Figlia (Direttiva n. 90/435/Cee) è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 136/1993 mediante l’introduzione dell’articolo 27-bis nel D.P.R. 600/1973, oggetto poi di successive modifiche, l’ultima delle quali avvenuta con la L. 122/2016 volta al recepimento della Direttiva UE 2015/121 ed a rimediare alla procedura di infrazione che era stata avviata per via del mancato recepimento della Direttiva 2014/86/UE.
Si può tuttavia porre un legittimo interrogativo: in quale rapporto si pone il recepimento della Direttiva Madre – Figlia che, in materia di distribuzione di dividendi, ne prevede l’esenzione al ricorrere delle prescritte condizioni, con la norma contenuta invece nella Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia ed altri Stati dell’Unione europea che regola in altro modo l’eliminazione o l’attenuazione della doppia imposizione? È plausibile sostenere che con l’introduzione nell’ordinamento italiano della Direttiva Madre – Figlia la norma convenzionale sia stata tacitamente abrogata, in forza della ordinaria regola dell’effetto abrogativo determinato dalla legge posteriore rispetto a quella previgente? Oppure, le due disposizioni coesistono trovando un qualche spazio autonomo di applicazione? E se così fosse, come si determina questo spazio di autonoma applicazione delle disposizioni?




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