Dirigenti illegittimi e danno erariale
di Luigi FerrajoliLa
CTR Milano, con
sentenza
n.2842/15, ha affermato che il giudice tributario deve ritenersi obbligato a denunciare alle competenti Procure (rispettivamente della Corte dei Conti e della Repubblica)
le responsabilità per danno erariale (nonché quelle eventualmente penali) scaturenti dall’annullamento degli avvisi di accertamento a causa della sottoscrizione dei medesimi operata da parte di dirigenti dichiarati “illegittimi” dalla celeberrima sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale.
La questione nasceva dalla tempestiva impugnazione promossa da parte di alcuni contribuenti avverso la sentenza di primo grado, cui aveva fatto seguito il deposito di una memoria per il mezzo della quale gli stessi appellanti avevano denunciato il difetto assoluto di attribuzione che inficiava, a loro dire, gli atti impositivi oggetto di impugnazione nel primo grado di giudizio.
Tale censura era fondata sul fatto che gli avvisi di accertamento in questione risultavano essere stati sottoscritti da soggetti delegati da un Direttore Provinciale che in realtà non era tale, non essendo lo stesso dotato della relativa (e legittima) qualifica di dirigente dell’AdE, né di prima né di seconda fascia.
La CTR Milano si è innanzitutto premurata di sottolineare come a suo parere la sentenza della Corte Cost. n. 37/15 (sul cui rilevantissimo portato si fondava la censura mossa da parte degli appellanti) debba ritenersi efficace ex tunc relativamente a tutti i rapporti non esauriti, in quanto precedentemente non definiti, stante la natura dichiarativa della pronuncia in questione.
Il Giudice dell’appello ha così sottolineato come non sia possibile procedere al conferimento di incarichi dirigenziali pubblici secondo logiche fiduciarie e per il tramite di cooptazioni, anziché attraverso l’indizione di un regolare concorso pubblico.
Procedere in senso diametralmente opposto rispetto alla logica dell’esperimento di un apposito concorso, che trova la propria ragion d’essere nella Costituzione, striderebbe, secondo la CTR, con la natura di ente pubblico non economico dell’AdE, titolare esclusivo e generale del potere impositivo statale.
Tale prassi contraria alla legge, a detta della CTR, costituirebbe inoltre una violazione del diritto dei cittadini a godere di una buona amministrazione riconosciuto anche in sede eurounitaria.
A detta del Giudice, infatti, nemmeno il nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio può prescindere dallo svolgimento del concorso pubblico ed il passaggio ad una diversa fascia funzionale è da considerarsi quale vero e proprio accesso ad un nuovo posto di lavoro, caratterizzato dallo svolgimento di funzioni più elevate.
Secondo la CTR, pertanto, chiunque sia stato nominato dirigente sulla scorta delle norme dichiarate incostituzionali deve necessariamente patire la decadenza dall’incarico dirigenziale così assunto, ciò alla luce della forza retroattiva della sentenza n. 37/15 della Corte Cost.
La conseguenza ultima di tutto ciò, secondo il giudice milanese, deve necessariamente identificarsi con la caducazione degli atti impositivi sottoscritti da soggetti non dotati di delega legittima in quanto non proveniente da dirigente effettivamente deputato a rilasciarla.
Gli avvisi di accertamento in questione, secondo la CTR, risulterebbero infatti inficiati da un’incompetenza assoluta in difetto di attribuzione, sanzionata dall’art.21-septies L. n.241/90.
L’usurpazione di funzioni pubbliche integrerebbe, infatti, secondo il Giudice dell’appello, una fattispecie di straripamento di potere, in grado di comportare una nullità assoluta ed insanabile dei relativi atti impositivi, come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
La CTR Milano, inoltre, facendo riferimento al disposto dell’art.61, co.4 D.Lgs. n.300/99 e dell’art.69, co.1 del medesimo testo normativo, ha ritenuto che il giudice collegiale tributario (in quanto pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.) abbia l’obbligo giuridico di procedere alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti relativamente all’eventuale insorgenza di responsabilità per danni erariali e, parallelamente, alla Procura della Repubblica (ai sensi dell’art. 331 c.p.p.) ove siano riscontrabili in relazione alla vicenda oggetto di attenzione profili penalmente rilevanti.
Viepiù, la CTR Milano ha affermato che la sussistenza di una responsabilità di tipo contabile e penale può essere riscontrata anche in capo allo stesso giudice collegiale tributario ove quest’ultimo non abbia debitamente provveduto ad inoltrare le denunce di cui alle righe che precedono.
In conseguenza delle premesse appena ripercorse, la CTR Milano ha così ritenuto doveroso provvedere alla trasmissione del fascicolo di causa alla Procura della Corte dei Conti ed a quella della Repubblica, nel rispetto dell’obbligo in tal senso gravante in capo al giudice tributario.