24 Agosto 2015

Dirigenti illegittimi e danno erariale

di Luigi Ferrajoli
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La
CTR Milano, con
sentenza
n.2842/15, ha affermato che il giudice tributario deve ritenersi obbligato a denunciare alle competenti Procure (rispettivamente della Corte dei Conti e della Repubblica)
le responsabilità per danno erariale (nonché quelle eventualmente penali) scaturenti dall’annullamento degli avvisi di accertamento a causa della sottoscrizione dei medesimi operata da parte di dirigenti dichiarati “illegittimi” dalla celeberrima sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale.

La questione nasceva dalla tempestiva impugnazione promossa da parte di alcuni contribuenti avverso la sentenza di primo grado, cui aveva fatto seguito il deposito di una memoria per il mezzo della quale gli stessi appellanti avevano denunciato il difetto assoluto di attribuzione che inficiava, a loro dire, gli atti impositivi oggetto di impugnazione nel primo grado di giudizio.

Tale censura era fondata sul fatto che gli avvisi di accertamento in questione risultavano essere stati sottoscritti da soggetti delegati da un Direttore Provinciale che in realtà non era tale, non essendo lo stesso dotato della relativa (e legittima) qualifica di dirigente dell’AdE, né di prima né di seconda fascia.

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