17 Ottobre 2017

Diritti patrimoniali rafforzati redditi finanziari per presunzione

di Alessandro Bonuzzi
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Con la circolare 25/E di ieri l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni contenute nell’articolo 60 del D.L. 50/2017 (cd. Manovra correttiva), il quale prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati (cd. carried interest) percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

La novella trova giustificazione nell’incertezza dell’inquadramento reddituale di tale tipologia di provento. Difatti, esso rischiava di essere erroneamente trattato quale reddito di lavoro dipendente o annoverato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, attesa l’ampiezza della definizione contenuta nel Tuir di tali categorie di reddituali.

Con l’intervento normativo, quindi, il legislatore ha voluto delineare le ipotesi in cui i diritti patrimoniali rafforzati “si considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”.

Sotto il profilo soggettivo, la norma fa riferimento:

  • dal lato degli investitori, a “dipendenti” e “amministratori”; ciò significa che sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i professionisti coinvolti nel ruolo di consulenti;
  • dal lato datoriale, a società costituite per la gestione di investimenti (SGR e Advisory companies), società che effettuano l’investimento, e società target, vale a dire le società obiettivo delle operazioni di investimento, nonché OICR.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare precisa che trattasi dei proventi relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari che danno diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso; inoltre, presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato. Proprio il maggior rendimento prende il nome di carried interest e rappresenta una forma di incentivo riconosciuto al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall’investimento.

Ad ogni modo la qualificazione fiscale dell’extra-rendimento come reddito di capitale o diverso è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

  • effettuazione di un investimento di ammontare minimo,da parte di tutti i manager/dipendenti che detengono strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati, pari all’1% dell’investimento effettuato dal fondo o all’1% del patrimonio netto della società;
  • distribuzione dei diritti patrimoniali rafforzati differita rispetto alla restituzione ai soci di una somma pari al capitale investito e all’attribuzione di un rendimento minimo;
  • periodo minimodi detenzione degli strumenti finanziari di 5 anni.

L’integrazione di tali requisiti attribuisce al provento percepito dal manager o dal dipendente natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l’attività lavorativa prestata presso il soggetto partecipato. La carenza di uno o più presupposti richiede, invece, una analisi volta a verificare caso per caso la natura del provento.

In chiusura la circolare si occupa della decorrenza della nuova disposizione, affermando che le nuove regole si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari “percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge”, ovvero dal 24 aprile 2017. Atteso quindi che occorre far riferimenti al criterio di cassa, la novella normativa opera anche nei confronti dei proventi relativi a quote o azioni sottoscritti prima del 24 aprile 2017, ma distribuiti in data successiva.

Nel periodo di prima applicazione e in considerazione della portata chiarificatrice della disciplina, l’Agenzia ritiene legittima la modifica dei piani di investimento già deliberati alla data di entrata in vigore della norma, al fine di integrare i requisiti necessari per l’applicazione della presunzione legale purché ciò avvenga in data antecedente la distribuzione dei proventi.

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