Diritto al contraddittorio indipendentemente dal luogo della verifica
di Massimiliano TasiniIn una pregevolissima (e coraggiosa) sentenza, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, sez. 13 (Pres. E Rel. Izzo) conferma la tesi, più volte propugnata dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale le garanzie (costituzionali) riconosciute dall’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei Diritti del Contribuente operano anche con riguardo alle verifiche a tavolino, nella duplice considerazione che, da un lato, tale disposizione fa riferimento al “processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo” ed anche in caso di invito rivolto al contribuente a comparire per produrre documentazione – articolo 51 D.P.R. 633/1972 – è previsto un onere di verbalizzazione; dall’altro, che, come ammonito dalla Suprema Corte, “… detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva” (Cass. SS.UU. Sentenza b. 18184/2013).
Con tutta la buona volontà, e pur con spirito costruttivo, si fa davvero fatica a comprendere come tale affermazione possa conciliarsi con l’altra, pure resa dalla stessa Corte, con la quale, sul presupposto della mancanza di un obbligo generalizzato al contraddittorio per i tributi “non armonizzati” (sic…) (Cass. SS.UU. 24823/2015) si afferma che le garanzie fissate dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 opererebbero esclusivamente in riferimento ad accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali in cui si esercita l’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 12220/2017): detto in altri termini, il contribuente gode di un diritto di difesa, in quanto egli abbia subito una verifica presso la propria sede.




con fatturazione mensile
con fatturazione anticipata

