31 Luglio 2024

Disallineamenti 2023 nel quadro RV del modello Redditi 2024

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il quadro RV del modello Redditi è strutturato in 2 sezioni. La Sezione I ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza di specifiche operazioni, oppure conseguenti all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). La sezione II ha, invece, l’obiettivo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria di scissione e di fusione, intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Più nello specifico, la Sezione I va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all’impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle seguenti operazioni, le quali devono essere individuate indicando l’apposito codice nella casella “Causa”:

  • codice 1, per conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
  • codice 2, per rivalutazione di beni;
  • codice 3, per utili e/o perdite su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e debiti in valuta ai sensi dell’articolo 110, comma 3, Tuir;
  • codice 4, per operazioni di conferimento agevolato ai sensi della L. 218/1990;
  • codice 5, per tutte le altre operazioni. Si noti che il codice 5 va utilizzato anche nell’ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle anzidette operazioni.

Per ciascuna categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.

Qualora i disallineamenti tra i valori civili e fiscali delle voci di bilancio siano stati generati dal mutamento dei principi contabili adottati, nella colonna 3 vanno indicati i seguenti codici:

  • 1”, per i disallineamenti derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS;
  • 2”, per i disallineamenti derivanti sia dall’applicazione degli IAS/IFRS, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (ad esempio operazioni straordinarie);
  • 3”, per i disallineamenti derivanti dall’applicazione dei principi contabili nazionali (OIC);
  • 4”, per i disallineamenti derivanti sia dall’applicazione degli OIC, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (ad esempio operazioni straordinarie).

Ai fini compilativi, si deve poi tener conto che:

  • nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati (ad esempio fabbricato strumentale o avviamento);
  • nella colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali;
  • nella colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio;
  • nelle colonne 6 e 7, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell’esercizio;
  • nella colonna 8, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell’esercizio, pari alla somma algebrica dell’importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7;
  • nella colonna 10, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all’inizio dell’esercizio;
  • nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali;
  • nella colonna 13, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell’esercizio, pari alla somma algebrica dell’importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Va compilata la Sezione I del quadro RV della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è avvenuta l’operazione, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio. Ne deriva che nel modello Redditi 2024 devono essere indicati, per la prima volta, i disallineamenti generati da operazioni o, comunque, da accadimenti avvenuti nell’esercizio 2023.

Sebbene le istruzioni alla compilazione del modello Redditi non facciano alcun riferimento ai disallineamenti generati dal mutamento di criteri di valutazione (es. il mutamento del processo di ammortamento), pare corretto ritenere che, al riguardo, debba essere adottata una lettura logico sistematica dell’adempimento, maggiormente allineata alla ratio dello stesso, con la conseguente necessità di dichiarare nel quadro RV anche tali accadimenti. Si tratta, comunque, di fornire un’informazione aggiuntiva diretta a consentire il monitoraggio del disallineamento.

Si rileva, infine, come debbano essere indicati, sempre nel quadro RV, anche i disallineamenti civilistico-fiscali integrali, relativi a poste di bilancio destinate a non aver mai riconoscimento fiscale. È il caso, ad esempio, dell’avviamento rilevato a bilancio per effetto di un’operazione di conferimento d’azienda svoltosi in neutralità fiscale ex articolo 176 Tuir, che non è stato e non sarà oggetto di affrancamento. Evidentemente, in tali ipotesi, devono essere compilate esclusivamente le colonne (da 5 a 8) che accolgono valori contabili, rimanendo in bianco, invece, le colonne (da 10 a 13) “fiscali”.