19 Luglio 2021

Disapplicazione automatica per le società agricole senza effetto retroattivo

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20027 del 14.07.2021, si è occupata dell’intreccio tra società agricole che optano per la determinazione del reddito su base catastale e disciplina delle c.d. società di comodo di cui all’articolo 30 L. 724/1994, affermando che “il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n.2012/87956, emesso ai sensi dell’articolo 1, comma 128, L. 244/2007, con cui le società agricole sono state escluse dalle disposizioni di cui all’articolo 30, L. 724/1994 (c.d. disapplicazione automatica), ha efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di adozione del provvedimento (anno di imposta 2012), senza alcuna efficacia retroattiva.”.

Come noto, il Legislatore, per incentivare l’utilizzo di forme societarie più strutturate rispetto alla società semplice, con l’articolo 2 D.Lgs. 99/2004, ha introdotto le società agricole che si caratterizzano per avere quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività previste dall’articolo 2135 cod. civ..

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