17 Febbraio 2020

Disciplina appalti e utilizzo beni strumentali del committente

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La circostanza che la prestazione dell’impresa appaltatrice (o subappaltatrice o affidataria) sia svolta nell’immobile strumentale del committente non integra il requisito dell’utilizzo dei beni strumentali, in quanto l’immobile può essere considerato la sede del committente.

È quanto emerge dalla lettura dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 1/E/2020relativamente ai requisiti che devono sussistere nei contratti di appalto, subappalto e affidamento di cui all’articolo 4 D.L. 124/2019(che inserisce il nuovo articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997). Preliminarmente, si ricorda che gli obblighi in capo all’impresa appaltatrice (ovvero subappaltatrice o affidatarie) di trasmettere al committente i modelli F24 dei versamenti delle ritenute e delle altre informazioni relative ai dipendenti, nonché gli obblighi di controllo in capo al committente, richiedono la presenza di tutti i seguenti requisiti:

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