6 Ottobre 2020

Disciplina CFC: modalità di compilazione del modello Redditi SC 2020

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, le disposizioni previste in materia di imprese estere controllate, contenute nell’articolo 167 Tuir, sono state introdotte nel nostro ordinamento con il precipuo scopo di contrastare la costituzione all’estero di strutture societarie di puro artificio, prive di sostanza economica, che non svolgono una reale attività economica ma risultano localizzate all’estero al solo scopo di usufruire, indebitamente, di un regime fiscale agevolato.

In merito giova evidenziare che la tassazione CFC non si applica necessariamente alle imprese estere localizzate in paradisi fiscali, ma in ogni altro territorio che consente di attuare politiche di pianificazione fiscale aggressiva (c.d. aggressive tax planning) usufruendo, ad esempio, delle agevolazioni previste le direttive comunitarie, dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi, ossia del regime fiscale previsto per le holding di partecipazione in determinati Paesi europei come l’Olanda (noto come il paradiso delle holding) e il Lussemburgo, ove è previsto il c.d. “privilegio di affiliazione” o “participation exemption in base al quale le società ivi residenti godono di particolari agevolazioni nella tassazione dei dividendi incassati e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di una partecipazione.

Ciò detto, a livello normativo (ex articolo 167, comma 4, Tuir), la disciplina in rassegna si applica se i soggetti controllati esteri integrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
  • oltre un terzo dei proventi da essi realizzati all’estero rientra in una o più delle seguenti categorie:
  1. interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
  2. canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
  3. dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni;
  4. redditi da leasing finanziario;
  5. redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie;
  6. proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  7. proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ai sensi dell’articolo 167, comma 5, Tuir, le disposizioni previste dalla CFC legislation non si applicano se il soggetto residente in Italia dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

In merito, il soggetto controllante residente in Italia può presentare istanza di interpello disapplicativo (ex articolo 11, comma 1, lett. b, L. 212/2000), dimostrando che l’impresa controllata estera svolge una reale attività economica, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Di contro, ricorrendo le condizioni di applicabilità della disciplina CFC e, conseguentemente la tassazione per trasparenza dei redditi prodotti oltre frontiera, il reddito realizzato dal soggetto controllato non residente viene imputato alle imprese controllanti residenti in Italia in proporzione alla quota di partecipazione agli utili del soggetto controllato non residente, detenuta direttamente o indirettamente.

Conseguentemente, scattano precisi obblighi dichiarativi nei confronti della casa madre italiana, che deve compilare il quadro FC del “modello redditi SC 2020 (periodo d’imposta 2019)”, denominato “redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”.

Il predetto quadro FC deve essere compilato dalle imprese italiane che controllano soggetti non residenti, nonché dalle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

A tal fine, si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  • sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.;
  • oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:

  • le stabili organizzazioni all’estero dei soggetti controllati non residenti;
  • le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di branch exemption (ex articolo 168-ter Tuir).

Come espressamente previsto dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione dei redditi, il reddito del soggetto controllato non residente deve essere determinato in base alle disposizioni valevoli ai fini dell’Ires, applicando quindi specifiche variazioni fiscali in aumento e in diminuzione.

In merito, per quanto attiene ai “valori di partenza fiscali” degli elementi patrimoniali della impresa controllata estera (c.d. Cfc), dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della Cfc, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata.

Inoltre, tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

In definitiva, scatta una tassazione per trasparenza in base alla quale:

  • i redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente vengono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione della Cfc, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta;
  • in caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC viene ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.