23 Novembre 2022

Disciplina fiscale delle provvidenze U.N.I.R.E.

di Luigi Scappini
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L’attività di allevamento di animali, come noto, rientra a pieno titolo tra quelle che, se esercitate, qualificano, ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ., l’imprenditore quale agricolo.

Ne deriva che l’allevatore di cavalli è un imprenditore agricolo; tuttavia, si rendono necessarie alcune precisazioni. Infatti, il comma 2 dell’articolo 2135 cod. civ.qualifica tali attività come quelle “dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”, ragion per cui non si potrà mai qualificare, ad esempio, quale imprenditore agricolo il soggetto che si cura di alcuni cavalli presenti nel maneggio per poterli poi affittare per le passeggiate.

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