La disciplina Iva delle autovetture assegnate agli amministratori
di Luca MambrinDopo esserci occupati nel precedente intervento della disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti vediamo ora il trattamento fiscale delle autovetture assegnate agli amministratori.
Nel caso in cui l’amministratore produca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la circolare AdE 5/E/2001 ha chiarito che tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge. Sulla base di tale assunto, con riferimento ai veicoli dati in uso promiscuo ai collaboratori/amministratori per la maggior parte del periodo d’imposta viene quindi fornita un’interpretazione notevolmente restrittiva, negando che si possano applicare le disposizioni di favore previste per i dipendenti.
La successiva circolare AdE 1/E/2007, ribadendo quanto già chiarito dalla circolare 5/E/2001, ha ulteriormente puntualizzato che l’assimilazione al reddito di lavoro dipendente del reddito dei collaboratori e degli amministratori non opera in particolare con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dei costi dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
Ciò premesso l’impresa, nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all’amministratore, potrà dedurre:
- integralmente le spese relative all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per l’amministratore (ovvero il fringe benefit), trovando applicazione l’articolo 95 del Tuir;
- l’eventuale eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit potrà essere dedotta secondo i limiti previsti dall’articolo 164, lett. b), del Tuir per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa, cioè nel limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell’importo massimo fiscalmente riconosciuto di euro 18.075,99 (euro 25.822,85 per gli agenti e rappresentanti).
Ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all’amministratore, va fatto riferimento all’articolo 51, comma 4, lett. a), del Tuir il quale prevede che si determini in capo all’amministratore un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto.
Si considerino ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo, iscritto ad un costo di euro 20.000 e concesso in uso promiscuo all’amministratore, il cui fringe benefit ammonta a euro 1.700:
- quota ammortamento: euro 5.000 (25% di 20.000,00);
- carburante: euro 1.500;
- assicurazione: euro 1.000.
L’ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: euro 4.519,00 (25% di euro 18.075,99) + euro 2.500,00 = euro 7.019,00.
Per l’autoveicolo, la società può dedurre un importo pari ad euro 2.763,80, su euro 7.500 di costi imputati a bilancio, dato da:
- euro 1.700, come spese per compenso in natura dell’amministratore;
- euro 1.063,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.019-1.700).
Anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’Iva non sarà possibile applicare la disciplina di vantaggio prevista per i dipendenti, ovvero beneficiare della detrazione integrale dell’Iva nel caso in cui tali veicoli vengano assegnati a titolo oneroso, con base imponibile calcolata sulla base del valore normale (nel caso in cui il corrispettivo addebitato fosse inferiore a tale valore) determinato in misura corrispondente al fringe benefit previsto ai fini reddituali.
Pertanto, indipendentemente dalla modalità di messa a disposizione del veicolo (a titolo gratuito o a titolo oneroso), la detrazione dell’Iva può essere esercitata sempre nel limite previsto dell’articolo 19-bis.1, lett. c), del D.P.R. 633/1972, ovverosia nella misura del 40%.
In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate – DRE Lombardia che nell’interpello n. 904-472/14 prende posizione su tale argomento fornendo parere negativo rispetto alla soluzione prospettata dal contribuente.
In particolare, nel parere fornito l’Agenzia ha precisato che “data la natura eccezionale di tali disposizioni” le norme previste specificatamente per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti non possono essere applicate anche a quelle concesse in uso promiscuo agli amministratori.
Pertanto, richiamando le già citate circolari AdE 1/E/2001 e 5/E/2007 viene nuovamente ribadito che l’assimilazione del reddito dell’amministratore a quello di lavoro dipendente concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge: quindi per ciò che concerne la detrazione dell’Iva a monte relativa al veicolo stradale concesso in uso promiscuo all’amministratore l’Agenzia ritiene che debba operare il regime ordinario previsto dalla normativa.
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