Su proposta della Giunta Nazionale, dunque, la delibera del Consiglio in esame interviene apportando due importanti innovazioni rispetto a quanto precedentemente stabilito e confermando mandato al Segretario Generale per la definizione di norme di dettaglio per un’efficace attuazione:
- viene innanzitutto disposto “che le iscrizioni presenti nel Registro valide per il corrente anno sportivo 2017 siano ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppur riferite a discipline sportive non ammissibili”;
- viene operata una revisione dell’elenco con integrale sostituzione del precedente, con una conseguente riduzione da 396 a 384 delle discipline ammissibili.
In merito alla “nuova” scadenza fissata per la validità delle iscrizioni già in essere, la medesima delibera chiarisce che “per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 farà fede la data “scadenza affiliazione” inserita nel Registro dall’organismo di affiliazione per ciascuna iscritta e ricadente nel periodo dal 2/1/2017 al 1/1/2018”.
Questa nuova determinazione, da accogliere con assoluto favore, consente, infatti, non solo maggiori margini di regolarizzazione per quelle realtà che si trovassero nella necessità di provvedere all’adeguamento dei propri statuti, specialmente nel caso di affiliazione solo ad enti di promozione, dovendo prevedere espressamente quale sia la disciplina sportiva praticata, ma tiene altresì conto della naturale scadenza di validità del riconoscimento attualmente in essere per i soggetti già iscritti, evitando così probabili contestazioni che sarebbero sorte in caso di cancellazione dal Registro di realtà in possesso di Certificato di Iscrizione 2017 che fissava espressamente per tutta la stagione sportiva il termine di validità del riconoscimento legittimante ab origine conseguito.
La delibera, però, specifica espressamente che trattasi di convalida di efficacia per le iscrizioni già in essere. Per le associazioni e società sportive di nuova costituzione, pertanto, l’iscrizione sarà già da ora concessa solo per le discipline di cui al citato elenco e a fronte di statuti e atti costitutivi che ne diano puntuale indicazione nella disciplina dell’oggetto sociale.
Per quanto attiene, invece, alle modifiche apportate all’elenco, pur essendo diminuito il numero delle discipline sportive inserite, in realtà si è trattato prevalentemente di un’attività di accorpamento rispetto alla precedente versione, registrandosi, inoltre, qualche aggiunta correttiva in accoglimento alle segnalazioni pervenute (ad esempio nel calcio sono state inserite le discipline del calcio a 7 e a 8 e del beach soccer; nel motociclismo il mototurismo e le moto d’epoca mentre nella pesca sportiva sono state accorpate tutte le varie tipologie di pesca nella disciplina “pesca di superficie”).
Come le premesse della delibera lasciano chiaramente ad intendere, però, anche il secondo intervento del Coni sull’elenco non ha soddisfatto tutte le aspettative nascenti, principalmente, dal mondo degli enti di promozione sportiva, le cui richieste sono state in parte disattese in quanto non conformi ai dichiarati principi ispiratori della lista.
Ciò lascia presagire che, probabilmente, ci troveremo a commentare ulteriori interventi simili a quello oggetto del presente contributo, soprattutto in ragione della acclarata impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali e lavoristiche riservate allo sport dilettantistico per le discipline non inserite in elenco e per quei soggetti che non dovessero riuscire a mantenere /o ottenere l’iscrizione nel Registro Nazionale del CONI in ragione delle attività praticate in quanto escluse dalla lista.
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