13 Ottobre 2016

La disdetta da parte del locatore

di Leonardo Pietrobon
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L’articolo 3 della L. 431/1998 stabilisce e regolamenta le ipotesi di disdetta del contratto di locazione da parte del locatore. In particolare, la citata disposizione normativa stabilisce che il locatore può “alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo (ossia, 4 o 3 anni) avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi” (comma 1), qualora ricorra uno dei motivi elencati dalla medesima disposizione.

Dalla lettura della sopra riportata norma emerge che il locatore, in caso di mancata comunicazione, è obbligato a rinnovare il contratto per un ulteriore quadriennio alle stesse condizioni contrattuali.

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