Disponibile il modello per evitare l’addebito del canone RAI
di Alessandro BonuzziIl provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 45059 di ieri approva il modello di dichiarazione che consente di evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta dell’energia elettrica.
La presentazione entro il prossimo 30 aprile, per posta, ovvero entro il prossimo 10 maggio, in via telematica, ha effetto per l’intero ammontare del canone dovuto per il 2016.
L’ente preposto a ricevere la dichiarazione sostitutiva che i contribuenti devono rendere ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000 è l’Agenzia delle entrate. La trasmissione può avvenire:
- direttamente dal cittadino mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia oppure, nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
- tramite un intermediario abilitato.
Il provvedimento precisa che è possibile presentare il modello quando si verifica una delle seguenti situazioni:
- non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo;
- il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante deve comunica il codice fiscale (ciò può accadere quando due soggetti fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
- vi è la necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perchè i presupposti sono cambiati.
Nei primi due casi (a e b), in via transitoria, essendo quello in corso il primo anno di applicazione della disciplina, la dichiarazione presentata
- per posta entro il 30 aprile 2016 o
- in via telematica entro il 10 maggio 2016
ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016.
Ancora, la dichiarazione presentata
- per posta dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 e
- in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno 2016
ha effetto solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
A regime, invece, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento ha effetto per l’intero canone dovuto. Se la presentazione è eseguita successivamente ma entro il 30 giugno, si può beneficiare solamente del mancato addebito della quota parte del canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
Per le nuove utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale, la dichiarazione ha effetto fin dall’attivazione se presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di apertura dell’utenza. In via transitoria, per le utenze attivate a gennaio e febbraio 2016, il modello con la dichiarazione sostitutiva presentato entro il 30 aprile prossimo, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione di cui alla precedente lettera c, da presentare quando il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. In pratica, affinché nulla venga addebitato, la comunicazione deve essere fatta entro la fine dell’anno di riferimento.
Relativamente alla fattispecie della lettera d dell’elenco, la dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una precedentemente resa ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.
Da ultimo, si evidenzia che il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.it, e della Rai, www.canone.rai.it.