5 Dicembre 2016

Disponibilità liquide: la classificazione in bilancio

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le disponibilità liquide, secondo l’articolo 2424 del codice civile, sono costituite da: depositi bancari, depositi postali, assegni, denaro e valori in cassa. La voce oggetto del presente contributo viene analizzata dal principio contabile OIC 14, di cui è presente attualmente una bozza per la consultazione, redatta in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015. Le disponibilità liquide, come riviste dal documento citato, risultano di nostro interesse dal punto di vista della classificazione e del contenuto delle voci. Fulcro delle novità è quella riguardante il paragrafo dedicato alla tesoreria accentrata (cash pooling) ed è quindi opportuno iniziare il presente contributo dalla medesima.

La circostanza analizzata si configura in un accentramento della gestione della tesoreria, situazione presente in alcuni gruppi di società e attuata ai fini di un miglioramento dell’uso delle risorse finanziarie. Mediante questo strumento, la liquidità viene amministrata da un unico soggetto giuridico, ovvero dalla società capogruppo o da una società finanziaria del gruppo. Tale attività gestoria comporta quindi che il versamento di liquidità da parte delle singole società partecipanti generi un credito verso la società che si occupa della tesoreria, il quale può essere inserito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2423-ter, nelle “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”, attraverso una specifica voce denominata C.III).7) “Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria”. Tale indicazione avviene solamente quando risultano contestualmente intervenuti dei presupposti specifici, quali l’assimilazione delle condizioni contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata a quelle di un deposito bancario e la marginalità del rischio di perdita della controparte. La mancanza dei presupposti citati classifica il credito in questione nelle immobilizzazioni finanziarie.

Nelle motivazioni inserite alla fine della bozza del documento OIC 14, non costituenti parte integrante dello stesso, si afferma che tale classificazione è attribuita secondo la logica per cui tali crediti non risultano poter essere indicati all’interno delle disponibilità liquide a causa della natura della controparte e proprio per questo motivo è adeguata l’indicazione all’interno delle “attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”. Si riscontra quindi che i crediti da “cash pooling”, aventi le caratteristiche descritte, vengono attribuiti alla voce citata contenente in generale poste quali partecipazioni e altri titoli.

Inoltre, tra il novero delle variazioni effettuate si trova la cancellazione dal paragrafo 5 dell’incasso a breve termine dei depositi bancari e postali, quali disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale, attribuendo univocità all’incasso a pronti. Una logica incline alla tempestività si riscontra peraltro anche dove si afferma che esiste, in mancanza di indicazioni specifiche, la presunzione di un immediato utilizzo da parte della società di ogni disponibilità liquida riportata nello stato patrimoniale. In riferimento all’eliminazione dell’incasso a breve termine dei depositi in questione è opportuno rilevare che nel paragrafo 9 si afferma che “le disponibilità liquide vincolate sono iscritte nell’attivo circolante, fatti salvi i casi nei quali la natura del vincolo non sia tale da indurre a considerarle come immobilizzazioni. A questi fini rileva, tra l’altro, la stabilità e la temporaneità del vincolo, oppure il fatto che il vincolo dipenda da una decisione presa dalla società stessa – che decide di vincolare dei fondi – o da soggetti terzi”. Come noto, il criterio stabilito per la classificazione degli elementi dell’attivo è quello per destinazione, come affermato all’interno del paragrafo 31 del principio contabile OIC 12 (bozza per la consultazione) e ai sensi del comma 1 dell’articolo 2424-bis cod. civ., il quale considera come fattore discriminante per la loro iscrizione tra le immobilizzazioni l’assegnazione agli stessi di un utilizzo durevole. A titolo meramente informativo è utile constatare che il criterio de quo è affiancato, per quanto riguarda i crediti, da informazioni di carattere finanziario. Come precisa infatti l’ultimo principio citato, gli stessi devono essere riportati contemplando il periodo, ovvero l’esercizio, nel quale muteranno in disponibilità liquide.

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