28 Novembre 2016

Distinta indicazione degli imballaggi nel commercio all’ingrosso?

di Luigi Scappini
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19247/2016 ha ribadito come in tema di Iva, la previsione di cui all’articolo 12 D.P.R. 633/1972, secondo cui l’imballaggio dei beni ceduti, effettuato direttamente dal cedente, non è soggetto autonomamente all’imposta, con la conseguenza che non è necessario che il relativo costo sia indicato separatamente nella fattura, trova deroga, nel caso di vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nella norma speciale di cui all’articolo 3, comma 3, L. 441/1981, la quale impone l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo degli imballaggi (in senso conforme sentenze n. 12196/2008 e n. 10961/2009).

La norma richiamata prevede che la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata applicando un corrispettivo pari al prezzo di acquisto. Inoltre, per la parte che qui compete, tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura.

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