Distinzione delle prestazioni di servizi dalla cessione di beni nelle opere edili
di Euroconference Centro Studi TributariDomanda
Una società svolge attività di posa in opera di pavimenti e piastrelle in genere. Nello specifico il codice ATECO assunto dalla medesima è “43.33.00 rivestimenti di pavimenti e muri“.
Tra le proprie attività secondarie c’è quella di commercio all’ingrosso, costruzione di edifici residenziali e non.
La società durante il proprio lavoro, acquisito in appalto, subappalto o direttamente dal privato, fornisce e posa piastrelle per conto dei propri clienti. Nella posa il materiale, da lei fornito, viene adattato alle specifiche esigenze/necessità del cliente.
La realizzazione di pavimenti e rivestimenti di mura, non costituirebbe una mera fornitura di materiale con relativa posa in opera (nonostante spesso il valore del materiale superi quello della posa), bensì, la realizzazione di un pavimento nuovo derivante dalla trasformazione del materiale impiegato per la quale lei stessa è fornitrice. Per tali ragioni, la prestazione da eseguire dovrebbe essere qualificata come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni con posa in opera.
In tal caso nella volontà contrattuale delle parti (non sempre formalizzata), l’obbligazione del “fare” risulta prevalente rispetto all’obbligazione del “dare“.
L’operazione ai fini Iva sembrerebbe qualificarsi come operazione soggetta a reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter, D.P.R. 633/1972 qualora il cliente sia un soggetto con partita Iva.