23 Aprile 2020

Distributori di carburante: rivisti i termini per l’invio dei corrispettivi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il Provvedimento Prot. n. 171426/2020, del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stati rivisti i termini previsti per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti come motori.

Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015, così come modificato dalla L. 205/2017, a decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

La norma affida ad uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il compito di individuare i termini graduali per l’adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.

Ed infatti, con il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, successivamente modificato dal Provvedimento n. 1435588 del 30.12.2019 è stato previsto:

  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2018 per gli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione;
  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri (in questo specifico caso, tuttavia, il provvedimento prevedeva la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020);
  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi a partire 1° gennaio 2021 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri.

Secondo la richiamata previsione, dunque:

  • il 30 aprile dovevano essere inviati i dati dei corrispettivi del primo trimestre 2020 da parte degli impianti che hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiori a 3 milioni di litri;
  • dal prossimo mese di luglio gli obblighi sarebbero stati estesi anche agli impianti che hanno erogato una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

In considerazione delle difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria nazionale, con il Provvedimento pubblicato ieri, 22 aprile, sono stati uniformati e prorogati al 1° settembre 2020 i termini di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Resta invece immutato il termine del 1° gennaio 2021 previsto per l’avvio dell’obbligo per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

Alla luce del recente provvedimento, dunque, gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorrono:

  • dal 1° luglio 2018 per gli impianti ad elevata automazione;
  • dal 1° settembre 2020 per gli impianti che hanno erogato quantità superiori a 1,5 milioni di litri (non sono quindi più tenute distinte le ipotesi di erogazione di quantità superiori/inferiori a 3 milioni di litri);
  • dal 1° gennaio 2021 per gli impianti che hanno erogato quantità inferiori a 1,5 milioni di litri.