Distribuzione di dividendi e adempimenti connessi
di Alessandro BonuzziLa distribuzione degli utili nelle società di capitali, e segnatamente nelle Srl, porta con sé una serie di adempimenti e formalità che devono essere obbligatoriamente osservati.
La decisione in tal senso da parte della compagine sociale può essere assunta già in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, oppure in un momento successivo, deliberando i soci la distribuzione dell’utile d’esercizio precedentemente accantonato a riserva.
In ogni caso, il verbale di distribuzione dell’utile dell’esercizio o, comunque, dell’utile degli esercizi precedenti, deve essere registrato presso l’Agenzia delle entrate, previo versamento, mediante modello F24, dell’imposta di registro, in misura fissa di 200 euro.
Per effetto della modifica recata all’articolo 13, D.P.R. 131/1986, ad opera dell’articolo 14, D.L. 73/2022 (c.d Decreto Semplificazioni), il termine per la relativa registrazione è passato da 20 a 30 giorni decorrenti dalla data dell’assemblea.
Ai fini del perfezionamento della registrazione è necessario, in particolare, presentare all’Agenzia delle entrate:
- il modello 69 debitamente compilato;
- 2 copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
- la ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ………….….. in data …..…… al n .………..” oppure “In corso di registrazione”.
Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non rilasci in tempo utile il verbale con l’indicazione degli estremi di registrazione, è necessario allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente, riportante la data e l’Ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione, ovvero allegare la copia della ricevuta di presentazione.
La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci viene generalmente effettuata a mezzo bonifico, già al netto della ritenuta a titolo d’imposta da applicare nella misura del 26%.
La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta definitiva mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione; pertanto, le scadenze possono essere quelle:
- del 16 aprile, con riferimento al primo trimestre;
- del 16 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
- del 16 ottobre, con riferimento al terzo trimestre;
- del 16 gennaio, con riferimento al quarto trimestre.
Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “1035” e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
Il verbale di distribuzione dell’utile deve essere allibrato sul libro delle assemblee dei soci, appositamente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio, e firmato dal Presidente dell’assemblea, nonché dal Segretario dell’adunanza.
I soci percettori del dividendo non dovranno indicare alcunché in sede di dichiarazione dei redditi, poiché, come anticipato, la ritenuta del 26% è applicata a titolo d’imposta e, quindi, a titolo definitivo. I soci, dunque, percepiscono già l’importo “netto”.