Per effetto della modifica recata all’articolo 13, D.P.R. 131/1986, ad opera dell’articolo 14, D.L. 73/2022 (c.d Decreto Semplificazioni), il termine per la relativa registrazione è passato da 20 a 30 giorni decorrenti dalla data dell’assemblea.
Ai fini del perfezionamento della registrazione è necessario, in particolare, presentare all’Agenzia delle entrate:
- il modello 69 debitamente compilato;
- 2 copie del verbale, con marche da bollo da 16 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
- la ricevuta del versamento dell’imposta di registro.
In calce al verbale dell’assemblea va apposta, oltre alla dichiarazione di conformità con l’originale, quella dell’avvenuta registrazione, con indicazione della data, del numero e dell’Ufficio ricevente, utilizzando la dicitura “Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di ………….….. in data …..…… al n .………..” oppure “In corso di registrazione”.
Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate non rilasci in tempo utile il verbale con l’indicazione degli estremi di registrazione, è necessario allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente, riportante la data e l’Ufficio presso il quale è stata effettuata la registrazione, ovvero allegare la copia della ricevuta di presentazione.
La liquidazione del dividendo da parte della società ai soci viene generalmente effettuata a mezzo bonifico, già al netto della ritenuta a titolo d’imposta da applicare nella misura del 26%.
La società erogante deve poi procedere al versamento della ritenuta definitiva mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione; pertanto, le scadenze possono essere quelle:
- del 16 aprile, con riferimento al primo trimestre;
- del 16 luglio, con riferimento al secondo trimestre;
- del 16 ottobre, con riferimento al terzo trimestre;
- del 16 gennaio, con riferimento al quarto trimestre.
Nella delega di pagamento F24 deve essere indicato il codice tributo “1035” e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
Il verbale di distribuzione dell’utile deve essere allibrato sul libro delle assemblee dei soci, appositamente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio, e firmato dal Presidente dell’assemblea, nonché dal Segretario dell’adunanza.
I soci percettori del dividendo non dovranno indicare alcunché in sede di dichiarazione dei redditi, poiché, come anticipato, la ritenuta del 26% è applicata a titolo d’imposta e, quindi, a titolo definitivo. I soci, dunque, percepiscono già l’importo “netto”.