3 Ottobre 2024

Dividendi 2023 nel modello Redditi 2024 PF

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il regime di tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali italiane a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ha subito nel corso degli ultimi anni rilevanti modifiche.

La Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, equiparato il regime di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires e percepiti da persone fisiche nella propria sfera privata al regime impositivo dei dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%, in luogo della parziale concorrenza del provento alla formazione del reddito complessivo.

Il nuovo regime trova applicazione dai dividendi percepiti dall’1.1.2018. Quindi, generalmente, i dividendi incassati dal 2018, anche se riferiti a partecipazioni qualificate, scontando una tassazione definitiva alla fonte, non vanno più inseriti in dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione e liquidazione delle imposte sui redditi.

Tuttavia, in ordine alla decorrenza della modifica, il legislatore ha introdotto una deroga, prevedendo un regime transitorio, al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatesi fino al 31.12.2017. Ebbene, sulla base di tale regime transitorio, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, deliberati dall’1.1.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le vecchie regole di cui al D.M. 26.5.2017 (quindi la concorrenza parziale al reddito complessivo).

In merito al perimetro applicativo della deroga, l’Agenzia delle entrate con il Principio di diritto n. 3/2022 ha definitivamente chiarito che “il regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime [ossia prodotti fino al 2017] a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

Pertanto, i dividendi percepiti nel corso del periodo d’imposta 2023 da persone fisiche privati consumatori possono scontare 2 diverse modalità di tassazione:

  • il regime della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, che trova applicazione per la generalità dividendi distribuiti nel periodo d’imposta 2023;
  • il regime dichiarativo con concorrenza del dividendo al reddito complessivo del percettore nel modello Redditi 2024 PF, che trova applicazione per i soli soci possessori di partecipazioni qualificate laddove il dividendo sia formato con utili realizzati fino al 2017 e la relativa delibera di distribuzione sia stata adottata entro il 12.2022.

Si deve poi ricordare che, sulla base del regime dichiarativo, il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente limitatamente:

  • al 40% dell’ammontare, se relativo a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007);
  • al 49,72% dell’ammontare, se relativo a utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e sino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
  • al 58,14% dell’ammontare, se relativo a utili prodotti nell’esercizio in corso al 31.12.2017 (in generale nel 2017).

Esempio

Il sig. Verdi dalla partecipazione qualificata nella Gamma Srl ha percepito nel corso del 2023 dividendi per 100.000 euro:

  • formati con utili 2016, per 20.000 euro, e 2017, per 80.000 euro;
  • deliberati in data 6.2022.

I dividendi sono soggetti alla disciplina transitoria. Devono quindi essere indicati nel quadro RL, al rigo RL1, del modello Redditi 2024 PF con indicazione:

  • in colonna 1:
  1. del codice 5 per gli utili prodotti nel 2016 (a cui si applica la percentuale del 49,72%);
  2. del codice 9 per gli utili prodotti nel 2017 (a cui si applica la percentuale del 58,14%);
  • in colonna 2:
  1. del 49,72% dell’ammontare dei dividendi incassati nel 2023 afferenti all’utile 2016 (9.944 euro);
  2. del 58,14% dell’ammontare dei dividendi incassati nel 2023 afferenti all’utile 2017 (46.512 euro).