Dividendi black list e compilazione del modello Redditi SC 2017
di Marco BargagliCon il D.Lgs. 147/2015, noto come decreto per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento importanti modifiche relative alla tassazione dei dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Le modifiche normative, in vigore dal 7 ottobre 2015, recano i seguenti effetti:
- la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia detiene una partecipazione diretta in una società residente o localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- in caso di partecipazione indiretta, il socio residente deve essere titolare di una partecipazione di controllo (ex articolo 2359 del codice civile) detenuta nella sub – holding intermedia estera che ha percepito utili da società localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Sul punto la legge di Stabilità 2016, novellando l’articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986, ha variato i criteri di individuazione del paradiso fiscale.
Attualmente, come evidenziato da parte dell’Agenzia delle Entrate, nella circolare 35/E/2016, a partire dal 1° gennaio 2016 si considerano privilegiati:
- i regimi in cui “il livello nominale di tassazione” risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;
- i regimi speciali, ossia quelli che prevedono “particolari disposizioni” che comportano un livello di imposizione agevolato.
Per espressa disposizione normativa, deve considerarsi in ogni caso privilegiato, un regime speciale che determina un livello di imposizione inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella domestica.
Ciò posto, sotto il profilo dichiarativo, la società che percepisce dividendi da parte di soggetti aventi un regime fiscale privilegiato, deve compilare il modello Redditi società di capitali 2017, periodo d’imposta 2016.
Nello specifico, qualora non operi l’esimente che consente la disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi, prevista dall’articolo 167, comma 5, lettera b) del D.P.R. 917/1986, ossia che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, il contribuente dovrà effettuare una specifica variazione in aumento del reddito imponibile.
In particolare, nel rigo RF31 (“altre variazioni in aumento”), con “codice 43”, dovrà essere indicato l’ammontare degli utili provenienti da soggetti esteri residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del D.P.R. 917/1986, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione redditi 2017, nel caso in cui gli stessi utili non siano già stati imputati per trasparenza al socio.
Di contro, nel rigo RF48, tra le variazioni fiscali in diminuzione del reddito, dovrà essere indicato l’importo degli utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, relativi a redditi già assoggettati a tassazione separata, previa compilazione del quadro RM del modello Redditi 2017.
Inoltre, come rilevabile dalle istruzioni di compilazione del citato modello dichiarativo, nei campi da 2 a 10 dei righi RS75 e RS76, deve essere indicato:
- nel campo 2, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato nel quadro FC;
- nel campo 3, la denominazione dell’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato;
- la casella 4 deve essere barrata nel caso di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti;
- nella colonna 5, gli utili distribuiti dal soggetto estero, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito; tale importo va infatti indicato nel rigo RF48 della dichiarazione dei redditi.
Infine, si ricorda che gli utili distribuiti dall’impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza.
Come infatti precisato dalla circolare 23/E/2011, (par. 7.5.), l’imposizione per trasparenza del reddito della partecipata estera esaurisce il prelievo fiscale in relazione allo stesso reddito.
Di conseguenza:
- se gli utili distribuiti dalla partecipata estera derivano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza in capo al socio italiano, gli stessi non vanno nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto, a prescindere dalla circostanza che, a seguito delle variazioni in aumento ed in diminuzione del reddito imponibile, quest’ultimo sia superiore o inferiore all’utile dell’esercizio distribuito;
- qualora la partecipata estera non residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata distribuisca utili non tassati per trasparenza in capo alla controllante italiana, in quanto derivanti, ad esempio, da riserve pregresse all’acquisto del controllo, tali utili concorreranno alla formazione del reddito della controllante residente per il 5 per cento del loro ammontare, se e nella misura in cui provengono da uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità privilegiata.